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    I geometri possono progettare impianti di riscaldamento



    I geometri possono progettare impianti di riscaldamento: lo dice la Sentenza del Consiglio di Stato n.2017 del 27 aprile 2015.

    Si trasmette in allegato la recente sentenza n. 2107/20 15 con la quale il Consiglio di Stato Sez. V – confermando quanto da tempo già sostenuto dal CNGeG L in considerazione dell’ordinanza TAR Lombardia. sez. Milano, n. 260/03 – ha riconosciuto la competenza del geometra nella progettazione di impianti di riscaldamento.

    Il contenzioso in questione , pur sancendo un importante principio nella suddetta materia è sorto, più precisamente, per una vertenza riguardante la verifica del fabbisogno energetico ed ha visto inizialmente contrapposti il Collegio Provinciale dei Geometri di Genova ed il Comune di Genova nonché, in qualità di intervenienti ad opponendum, i Consigli Nazionali degli Ingegneri e dei Periti Industriali.

    L’odierna pronuncia, in particolare:

    • ribadisce che “la questione sostanziale oggetto del giudizio (le competenze) deve essere decisa su base esclusivamente normativa. Spetta infatti al legislatore definire espressamente i limiti di competenza di tipo generale rispetto a quelle tecnicamente più specifiche”;
    • nel rilevare che il rinvio alle “rispettive competenze”, operato dalla L. n. 46/ 1990 (art. 6. co. I ), riguarda i singoli ordinamenti delle categorie professionali coinvolte nell’ambito impiantistico – sancisce che, per quanto concerne i geometri, le loro competenze nella predetta materia <derivano dalla competenza più generale alla progettazione di edifici di “modesta entità” e vanno quindi esaminate le disposizioni dell’art. 16. leu. m), del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che abilitano il geometra ad operare nella progettazione. nella direzione e nella vigilanza di modeste costruzioni civili>; ulteriormente, tale rinvio è definito “del tutto aperto e privo di specificazioni o di esclusioni”,

    Nel medesimo pronunciamento. l’impianto di riscaldamento viene consideralo, dunque, come parte essenziale della costruzione ed il geometra è ritenuto “… certamente abilitato a progettarne la realizzazione … omìssìs cosi come a provvedere alla connessa verifica … nell’ambito della progettazione complessiva al pari dei numerosi altri impianti che la costruzione comporla. dato che la sua competenza è anche tecnicamente delimitala dalle dimensioni della costruzione alla quale impianto di riscaldamento non può non commisurarsi.”

    A titolo di completezza. infine, ancorché la sentenza in questione si riferisca alla L. n, 4611 990 vigente all’ epoca dei fatti, il principio “di simmetria” sancito nella pronuncia medesima rimane pienamente applicabile alla normativa cogente in materia.

    SCARICA DOCUMENTO: Prot 5192 – Sentenza CdS 2017-2015 – Competenza geometri in materia di progettazione impianti riscaldamento