Di seguito riportiamo comunicazione importante pervenuta dalla CIPAG, con la quale ci informano che l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che è ammessa la deduzione del contributo integrativo minimo – che altrimenti rimarrebbe in capo al geometra senza alcuna possibilità di recupero sul cliente (c.d. esercizio del diritto di rivalsa) – nelle ipotesi in cui il volume d’affari annuo sia limitato o pari a zero.
Deducibilità contributo integrativo: Deducibilità contributo integrativo