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    Geometri: sì alla progettazione di opere in cemento armato



    Progettazione in cemento armato: il Tar del Veneto apre ai geometri. ll tribunale amministrativo respinge un ricorso degli ingegneri e ribadisce l’abolizione nel 2010 del divieto per i geometri di firmare i progetti di edifici in cemento armato.
    A cura di:
    Anna Petricca
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    Sulla progettazione in cemento armato, entro il confine della «modesta costruzione», non c’è nessun divieto per i geometri che possono firmare anche costruzioni senza limiti dimensionali, purché si tratti di una «soluzione costruttiva non complessa». Lo ha stabilito il Tar del Veneto con la Sentenza n. 1312 del 20/11/2013.

    La vicenda trae origine dal ricorso promosso dall’Ordine degli ingegneri locale per l’annullamento di una delibera comunale recante indirizzi in tema di competenze professionali dei geometri. La delibera stabiliva che «tra le competenze professionali dei Geometri e dei Geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a 1.500 mc adottando quindi il criterio tecnico-qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur in presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge a un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente».
    Il Tar respinge il ricorso rilevando che la delibera comunale rientra nell’ambito degli atti d’indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali (sindaco, consiglio e giunta) fissano le linee generali cui gli uffici devono attenersi nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali. Pertanto, trattandosi di atto d’indirizzo, la deliberazione non assume carattere vincolante per gli uffici amministrativi cui essa è rivolta, atteso che questi dovranno pur sempre verificare, in base alla normativa di riferimento, se i progetti sottoposti al loro esame rientrino nella competenza professionale dei geometri, sulla scorta delle caratteristiche dell’opera da realizzare.

    La sentenza chiarisce che «la misura di mc 1500, che la delibera impugnata assume quale criterio d’indirizzo ai fini della determinazione della competenza professionale dei geometri in materia di progettazione edilizia, non rappresenta un limite quantitativo entro il quale una costruzione in conglomerato cementizio possa essere progettata e firmata da un geometra, posto che a tenore della citata delibera, la progettazione dell’opera da realizzare da parte dei geometri rimane comunque subordinata all’applicazione del fondamentale parametro tecnico-qualitativo, in virtù del quale il progetto non deve implicare la soluzione di problemi particolari con riguardo alla struttura dell’edificio ed alle modalità costruttive».

    Il Tar ha inoltre ricordato che il D. Leg.vo 13/12/2010, n. 212 ha abrogato il R.D. 16/11/1939, n. 2229 eliminando la riserva totale dei calcoli in cemento armato a favore dei professionisti laureati. Con il Regio Decreto la progettazione di conglomerati cementizi semplici o armati era riservata ad ingegneri ed architetti ogni qualvolta la loro stabilità poteva interessare l’incolumità delle persone; dopo l’abrogazione, sostiene il Tar, entra in gioco una valutazione tecnico-qualitativa che volta per volta deve essere utilizzata per capire se l’opera ha delle caratteristiche tali da rientrare nelle competenze dei geometri o se invece deve essere riservata ad ingegneri e architetti.

    «Si tratta di una sentenza storica» afferma il Presidente dell’Ordine dei geometri di Verona, Piero Calzavara «perché per la prima volta in Italia un Tribunale Amministrativo ha riconosciuto e applicato il nuovo quadro normativo sul tema, derivante dall’abrogazione, con D. Lgs. 212 del 13.12.2010, del Regio decreto 2229/39, cioè di quella norma che riservava il calcolo del cemento armato a ingegneri e architetti. Un pronunciamento che accogliamo con soddisfazione e che» aggiunge Calzavara «contribuisce a rendere più certo il quadro normativo e semplifica la vita e il lavoro dei professionisti».

    Non resta che vedere quali conseguenze avrà il pronunciamento del Tar Veneto «Pur consci del fatto» sottolinea Calzavara «che la sentenza, a oggi, è ancora suscettibile di impugnazione al Consiglio di Stato» .

    Fonte notizia: http://www.legislazionetecnica.it/1066980/prd/news-giurisprudenza/geometri-s%C3%AC-alla-progettazione-opere-cemento-armato