È stato pubblicato il 24 settembre il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 19 agosto 2022 che definisce criteri e modalità di erogazione dell’indennità una tantum prevista dall’articolo 33, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall’articolo 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
L’importo dell’indennità è stabilito in € 200.
Il decreto ha previsto uno stanziamento per i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 pari a 95,6 milioni di euro per l’anno 2022, che dalle verifiche effettuate in sede ADEPP risulta capiente rispetto alla possibile platea di beneficiari.
L’indennità è erogata a domanda, da presentare obbligatoriamente tramite l’apposito servizio online che sarà accessibile tramite un link pubblicato nella home page del sito istituzionale della Cassa, dalle ore 12 del 26 settembre fino al termine perentorio del 30 novembre 2022.
Hanno diritto al bonus i geometri iscritti alla Cassa al momento della presentazione della domanda che rispettano i seguenti requisiti:
- non essere titolare di pensione di qualsiasi tipo, anche presso altre gestioni previdenziali;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
- essere iscritto alla Cassa Geometri alla data del 18/05/2022, data di entrata in vigore del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50;
- non essere iscritto a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- avere effettuato alla data del 18/05/2022 almeno un pagamento, parziale o totale, relativo alla contribuzione di competenza degli anni 2020 o successivi; questo ultimo requisito non si applica per i geometri neo-iscritti nel 2022, che non devono contribuzione relativa agli anni 2020 e 2021.
Nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, la domanda deve essere presentata ad un solo ente.
L’importo dell’indennità è incrementato, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. Decreto Aiuti ter) di una ulteriore quota pari a € 150, destinata esclusivamente a coloro che – fermi restando tutti gli altri requisiti – hanno percepito un reddito complessivo nell’anno di imposta 2021 non superiore a € 20.000.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione web sul sito della Cassa dedicata all’indennità in oggetto, nella quale sono inoltre pubblicati una raccolta di FAQ sulle tematiche principali, il manuale d’uso del servizio online dedicato e il testo del decreto interministeriale.