Tutti i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità fino al 30 novembre 2011 non sono assoggettati al pagamento della sanzione per tardivo accatastamento. Per quelli che hanno perso il requisito dopo la suddetta data, saranno assoggettati al pagamento della sanzione nella misura di €. 172,00 come ravvedimento operoso. Qualora, invece, pervenga la notifica da parte dell’Agenzia, la sanzione sarà pari a €. 344,00 (1/3 di €. 1.032,00 se pagata entro 60 gg.) per ogni unità immobilare costituita.
Tutti i fabbricati che mantengono i requisiti di ruralità sono assoggettati al pagamento della sanzione nella misura di €. 172,00 come ravvedimento operoso. Qualora, invece, pervenga la notifica da parte dell’Agenzia, la sanzione sarà pari a €. 344,00 (1/3 di €. 1.032,00 se pagata entro 60 gg.) per ogni unità immobilare costituita.
I professionisti che prevedono ritardi nella presentazione degli atti di aggiornamento per eventuali complessità o per l’elevato numero di incarichi ricevuti dai committenti (almeno cinque), possono comunicarlo all’Agenzia mediante P.E.C. all’indirizzo dp.agrigento@pce.agenziaentrate.it specificando i dati catastali di ciascun immobile, al fine di un breve rinvio della notifica del provvedimento sanzionatorio.
Le notifiche che prevedono la sanzione di €. 344,00 (pari a 1/3 di 1.032,00) saranno inviate a partire dal 10 novembre p.v.
Tutte le variazioni di coltura che comportano aumento della rendita debbono essere presentate entro 30 gg. dalla effettiva variazione. Trascorso il suddetto termine saranno assoggettate a sanzione pari a €. 41,67 (1/6 di €. 250,00).
Tutte le variazioni di coltura avvenute entro il 30 novembre 2011 non sono soggette a sanzione.
Prima di inviare l’atto di aggiornamento (Pregeo o Docfa) occorre verificare le intestazioni delle singole unità immobiliari, accertandosi della corrispondenza dei dati anagrafici con il C.F. validato dall’anagrafe tributaria (vedasi pag. 11 della nota dell’Agenzia n° 23646/2013). Nel caso in cui la verifica è negativa, occorre recarsi presso l’Agenzia delle Entrate per provvedere alla rettifica dei dati angrafici.
Qualora gli intestatari dei beni oggetto di aggiornamento (Pregeo o Docfa) siano deceduti gli atti debbono necessariamente essere firmati dai leggittimi eredi allegando dichiarazione sostitutiva.
Per tutti i tipi mappali o di frazionamento che vengono annullati dall’ufficio dopo l’approvazione automatica del sistema, l’ufficio ripristina le particelle riportandole allo stato originario.
Per la ripresentazione di detti tipi, l’estratto di mappa va richiesto in esenzione, come pure la presentazione del tipo per l’approvazione, citando «circolare n° 1/2010 a seguito di annullamento del tipo n° del ».
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
Agrigento, lì 19 ottobre 2017
IL Presidente
Geom. Vincenzo Bellavia
I Consiglieri Responsabili Commissione Catasto
Geom. Silvio Santangelo
Geom. Giuseppe Giordano
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