Disegno Di Legge Sulla "Istituzione Del Parco Archeologico Della Valle Dei Templi Di Agrigento E Del Parco Archeologico Integrato Di Selinunte, Segesta E Cave Di Cusa"

Con Le Proposte Di Modifica Del Consiglio Del Collegio Dei Geometri Della Provincia Di Agrigento

[le modifiche introdotte sono evidenziate in corsivo-grassetto-sottolineato]

 

TITOLO I

Beni tutelati

 

Art. 1

Istituzione e finalità

1. È istituito il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, di seguito denominato "Parco".

2. Il Parco ha finalità di tutela e di valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici della Valle dei Templi ed in particolare persegue:

a) l’identificazione, la conservazione, gli studi e la ricerca dei beni archeologici a fini scientifici e culturali;

b) la tutela e la salvaguardia degli interessi storico-arheologici e paesaggistico-ambientali;

c) la valorizzazione dei beni archeologici, ambientali e paesaggistici a fini didattico-ricreativi;

d) la promozione di tutte le iniziative e gli interventi adeguati allo sviluppo delle risorse del territorio ai fini turistici e, più in generale, per assicurarne la fruizione ed il godimento sociale.

3. Il Parco è assoggettato alla tutela prevista per le zone di interesse archeologico, nonché al vincolo paesaggistico di cui all’art. 82, quinto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n° 616, come integrato dall’art. 1 della Legge 27 giugno 1985 n° 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1985 n° 431.

 

Art. 2

Perimetro e Zone

1. Il Parco archeologico, in atto delimitato con l’articolo 1 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 13 luglio 1991, ai sensi dell’articolo 25 della Legge Regionale 10 agosto 1985 n° 37, è suddiviso in Zone assoggettate a vincoli differenziati e si articola in:

a) Zona I - archeologica;

b) Zona II - ambientale e paesaggistica;

c) Zona III - naturale attrezzata.

2. I confini delle zone differenziate del Parco sono individuati nella Tavola che costituisce l’allegato "A" alla presente Legge e sono così contrassegnati:

a) con linea continua il confine esterno del Parco;

b) con linea discontinua i confini tra le diverse zone del Parco; con il colore rosso la Zona I, con il colore blu la Zona II e con il colore giallo la Zona III

Tali confini potranno subire le modificazioni di lieve entità che si renderanno, eventualmente, necessarie in fase di redazione del Piano Particolareggiato del Parco, indicato nel successivo articolo 14, e sentito il parere della Soprintendenza ai BB. CC e AA. di Agrigento.

3. Alla zonizzazione dovrà essere data adeguata pubblicità. Ogni punto di intersezione del perimetro o delle zonizzazione con le strade di accesso dovrà recare una tabella che consenta il riconoscimento dell’area medesima.

 

Art. 3

Zona I - archeologica

1. La zona archeologica costituita dall’area su cui insistono i beni appartenenti al patrimonio archeologico è riserva integrale a tutela dei beni medesimi, nonché dell’ambiente naturale nel suo insieme.

2. Il patrimonio archeologico è costituito dai monumenti, dagli insiemi architettonici, dalle emergenze d’interesse archeologico e dai siti archeologici.

3. Nella zona è fatto divieto di eseguire nuove costruzioni, impianti e in genere opere di qualsiasi specie, anche se di carattere provvisorio.

4. Possono essere autorizzati, nel rispetto dell’ambiente archeologico e paesaggistico, soltanto:

a) le reti per impianti di pubblica utilità, quali quelli per acquedotti, fognature, gas, illuminazione e telefono, purché realizzate mediante condotti sotterranei ad oppor- tuna profondità sotto gli attuali piani di campagna e nel rispetto del sottosuolo ar- cheologico. Con le medesime modalità, può essere autorizzata, altresì, la sistema- zione delle parti esterne strettamente necessarie di tali impianti o di impianti esi- stenti, purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non arrechino danni ai monumenti ed all’ambiente archeologico;

b) i collegamenti viarî carrabili o pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esi- genze di carattere urbanistico ovvero per le finalità indicate dal precedente articolo 1 che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno;

c) i mutamenti di destinazione d’uso, le modifiche a costruzioni, impianti e in ge- nere ad opere e volumi tecnici esistenti, anche se di carattere provvisorio e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino aumenti di volume- tria o di altezza;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria, restauro e risanamento conservativo come previsto dall’art. 20 lettere a), b) e c) della Legge Regionale 27 dicembre 1978 n° 71;

e) la esecuzione di opere murarie e la realizzazione di recinzioni, nonché i muta- menti di colorazione e di tinteggiature esterne, la collocazione di insegne anche luminose, con esclusione di ogni altro intervento che costituisce modifica dell’ambiente e, previo parere dell’Ufficio del Genio Civile, ove previsto ai fini della tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movi- menti o sistemazione di terreno;

f) le opere di scavo e di ricerca archeologica nonché di restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze monumentali ed archeologiche, nell’ambito delle finalità indicate nell’articolo 1;

g) le arature e gli savi di altro genere a profondità non superiore a cm. 30 nonché l’uso di mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni;

h) gli interventi sui manufatti esistenti nel cimitero di Bonamorone.

i) interventi di restauro conservativo e/o di ampliamento della struttura museale; questi ultimi purché non comportino un aumento della volumetria esistente su- periore al ......%;

l) interventi di restauro conservativo e/o di ampliamento dei manufatti esistenti e la costruzione di nuovi manufatti a servizio del Parco che dovessero rendersi ne- cessari per il suo funzionamento, anche se non previsti nel Piano Particolareg- giato del successivo art. 14, quali garitte per i custodi, biglietterie, servizi igieni- ci, piccoli uffici, purché, previo nulla osta della Soprintendenza ai BB. CC e AA. di Agrigento, non alterino la conformazione naturale del terreno e si adeguino al paesaggio naturale circostante.

 

Art. 4

Zona II - ambientale e paesaggistica

1. La zona ambientale paesaggistica comprende le aree di rispetto intorno alla Zona I per garantire l’inserimento appropriato nell’ambiente delle emergenze archeologiche mantenendo i valori paesaggistici che le caratterizzano nonché per garantire le finalità indicate nell’articolo 1.

2. Nella Zona, in deroga alle disposizioni indicate nell’articolo 3, possono essere, altresì, autorizzate:

a) le modifiche a costruzioni, impianti e, in genere, ad opere esistenti a carattere temporaneo e provvisorio, ovvero la realizzazione di volumi tecnici e pertinenze assolutamente indispensabili per la fruizione del manufatto, purché conformi al piano particolareggiato del successivo articolo 14;

b) le infrastrutture necessarie alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, ivi com- prese le escavazioni di pozzi per il reperimento di acqua ed i drenaggi, nonché la costruzione delle annesse cisterne di raccolta delle acque e relativi impianti e ca- nalizzazioni con esclusione di quelle aeree.

3. È fatto divieto di costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

 

4. Per gli immobili abusivi ricadenti all’interno del perimetro, in deroga alle vigenti leggi urbanistiche, potrà essere rilasciata concessione in sanatoria, laddove ricorrano le condizioni secondo le risultanze del Piano Particolareggiato e previo nulla osta della Soprintendenza ai BB. CC e AA. di Agrigento.

 

Art. 5

Zona III - naturale attrezzata

1. La Zona naturale attrezzata comprende tutte le aree residue del Parco e, a salvaguardia dei lavori paesaggistici, è predisposta per un opportuno raccordo tra il Parco e le zone urbane circostanti.

2. Nella zona, in deroga alle prescrizioni indicate negli articoli 3 e 4, sono consentite, solo se previste dal Piano Particolareggiato indicato al successivo articolo 14, la modifica e la trasformazione delle opere edilizie esistenti in strutture ricettive e servizi essenziali ad uso scientifico, sociale, ricreativo, culturale e turistico per fini di accoglienza e residenza dei flussi di visitatori.

3. L’aspetto morfologico e la tipologia degli insediamenti esistenti devono essere stabiliti dal Piano Particolareggiato del Parco sulla base di un attento studio paesaggistico ed ambientale, con riferimento all’immagine del paesaggio agrario consolidato e dalle caratteristiche costruttivo-tipologiche tradizionali che dovranno essere mantenute.

4. È fatto divieto di costruire nuove opere edilizie, ampliare quelle esistenti ed eseguire opere di trasformazione del territorio in qualsiasi altro caso.

5. Per gli immobili abusivi ricadenti all’interno del perimetro, in deroga alle vigenti leggi urbanistiche, potrà essere rilasciata concessione in sanatoria, laddove ricorrano le condizioni secondo le risultanze del Piano Particolareggiato e previo nulla osta della Soprintendenza ai BB. CC e AA. di Agrigento.

 

Art. 6

Variazioni del perimetro del Parco

1. Il perimetro del Parco potrà subire variazioni in aumento ove se ne ravvisi la opportunità in seguito a nuove scoperte archeologiche o ritrovamenti di importanti reperti, nonché per maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio consolidato del Parco.

2. Su proposta del Consiglio del Parco, acquisito il parere obbligatorio della Soprintendenza, nonché del Consiglio Comunale di Agrigento ed applicata la procedura di pubblicazione all’Albo Pretorio e trasmissione del Piano e degli Allegati prevista dall’art. 14, la variazione del perimetro del Parco sarà approvata dall’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione.

 

Art. 7

Organi del Parco

1. Sono organi del Parco:

a) Il Consiglio;

b) Il Direttore;

c) Il Collegio dei Revisori.

 

Art. 8

Consiglio del Parco

Istituzione e Composizione

1. Il Consiglio del Parco è composto:

  1. dal Direttore del Parco
  2. dal Presidente della Provincia Regionale di Agrigento;
  3. dal Sindaco del Comune di Agrigento;
  4. dall’Ingegnere Capo della Ripartizione Urbanistica dell’Ufficio Tecnico del Comune di Agrigento;
  5. dal Rettore di una delle tre Università agli Studi Siciliane;
  6. da un esperto nominato dall’UNESCO-IKOMOS;
  7. da due componenti designati o eletti dal Consiglio Comunale di Agrigento
  8. da due componenti designati o eletti dal Consiglio Provinciale di Agrigento
  9. dal Presidente della Camera di Commercio di Agrigento;
  10. dal Presidente della Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Agrigento.

2. Il Consiglio del Parco elegge nel suo seno il Presidente.

2. bis Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Soprin- tendente ai BB. CC. e AA. di Agrigento o un suo delegato.

3. Le funzioni di Segretario sono esercitate da un dirigente amministrativo.

4. L’organizzazione ed il funzionamento del Consiglio del Parco sono stabiliti mediante regolamento interno deliberato dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

5. Ai componenti del Consiglio del Parco spettano per ogni seduta il trattamento di missione, se dovuto, a norma delle vigenti disposizioni, nonché gettoni determinati con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione.

6. Il Consiglio del Parco è costituito con decreto dell’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione e dura in carica quattro anni.

7. I componenti indicati alle lettere d), f) e g) possono essere confermati una sola volta.

8. I componenti nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

 

Art. 9

Compiti del Consiglio del Parco

1. Il Consiglio del Parco per il raggiungimento delle finalità indicate nell’art.:

a) approva il Piano Particolareggiato previsto al seguente art. 14;

b) approva il piano triennale di attività proposto dal Soprintendente ai BB. CC. e AA. di Agrigento, che deve prevedere, tra l’altro:

1) il recupero ed il restauro dell’ambiente e del paesaggio;

2) il recupero, anche tramite espropriazione, a funzioni culturale e sociali di sup- porto ai servizi del Parco di fabbricati ed immobili esistenti entro il perimetro del Parco stesso;

3) il recupero della viabilità interna esistente nel rispetto delle norme di tutela e salvaguardia del territorio

4) la realizzazione delle viabilità interne e dei sistemi di raccordo e di comunica- zione tra il Parco e la città di Agrigento e gli insediamenti turistici siti nelle zone esterne al perimetro del Parco, secondo le prescrizioni del Piano Particolareggiato;

c) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, che deve ubbidire a cri- teri di economicità e di risultato;

d) delibera sulla pianta organica del Parco e sul regolamento di organizzazione

e) delibera il regolamento che disciplina i divieti e le attività ammesse all’Interno del Parco;

f) delibera il regolamento per il funzionamento amministrativo-contabile e per la disciplina del servizio di cassa del Parco.

 

Art. 10

Direttore del Parco

1. L’incarico di Direttore del Parco è conferito dall’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione, previa delibera della Giunta Regionale, ad un soggetto che abbia comprovata esperienza gestionale, organizzativa e di amministrazione attiva, secondo le disposizioni vigenti, ovvero ad un dirigente tecnico presso l’Assessorato da almeno dieci anni, in possesso dei requisiti prima citati.

2. L’incarico ha la durata di quattro anni e può essere rinnovabile per una sola volta.

3. Il Direttore del Parco:

a) organizza l’attività amministrativa del Parco;

b) sovrintende al personale ed alla organizzazione dei servizi, assicurandone l’unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo;

c) attua e direttive e le deliberazioni del Consiglio;

d) relazione semestralmente all’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Am- bientali e per la Pubblica Istruzione e al Consiglio del Parco.

 

Art. 11

Vigilanza e controlli

1. Il Parco è sottoposto alla vigilanza dell’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione.

2. Tutte le deliberazioni del Consiglio del Parco sono esecutive e devono essere comunicate all’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione.

3. Le deliberazioni del Consiglio indicate alle lettere c), d) ed e) dell’articolo 9 sono sottoposte al controllo anche di merito dell’ Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione, che lo esercita entro trenta giorni dalla ricezione della delibera.

4. La deliberazione indicata alla lettera f) dell’articolo 9 è approvata dall’ Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione entro sessanta giorni dalla ricezione, sentito l’Assessore Regionale per il Bilancio e le Finanze.

5) La richiesta di chiarimenti, che può essere fatta al Consiglio una sola volta, interrompe i termini indicati al comma 3 e 4.

6. Gli atti del Direttore del Parco sono immediatamente esecutivi e possono essere sospesi dal Presidente del Consiglio del Parco entro dieci giorni dall’affissione all’Albo del Parco. Essi sono inviati entro cinque giorni dalla sospensione all’ Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione, per il controllo di legittimità, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla ricezione.

7. Qualora gli organi del Parco omettano, sebbene diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l’Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione a mezzo commissario ad Acta.

 

Art. 12

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri ed è nominato con decreto dell’ Assessore Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1993 n° 88.

2. Il Collegio esercita il controllo contabile sugli atti degli organi del Parco e dura in carica quattro anni.

 

Art. 13

Criteri di gestione

1. Il Parco deve essere gestito secondo criteri di economicità e di risultato. Il regolamento delle attività nel Parco potrà prevedere oneri concessori a carico di coloro che intendano svolgere attività nel parco e costi dei servizi a carico dei visitatori e degli altri fruitori.

2. Per la promozione e gestione delle attività del Parco, viene costituito, presso l’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione un apposito fondo su cui confluiranno le somme assegnate dall’ Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione dopo l’approvazione del bilancio di previsione e le somme incamerate ad altro titolo per concessioni, servizi, sponsorizzazioni, donazioni ed erogazioni liberali ai sensi del testo unico vigente delle imposte sui redditi.

3. I bilanci di previsione e consuntivo dovranno essere approvati dal Consiglio del Parco su proposta del Direttore entro il 31 ottobre di ogni anno e trasmessi entro i dieci giorni successivi all’ Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione.

4. Possono essere autorizzati progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative volte alla valorizzazione di beni culturali del Parco, nonché dirette alla ricerca, studio, scavo e conservazione dei beni medesimi. Le iniziative avranno priorità se collegate al recupero dei beni, anche attraverso l’utilizzazione delle tecnologie più avanzate e dirette alla creazione di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati. I progetti possono prevedere l’affidamento in concessione di beni a tempo determinato ad enti, istituzioni, associazioni senza scopo di lucro, imprese private anche riunite in consorzi. I progetti se ritenuti meritevoli per le caratteristiche e gli obiettivi individuati, saranno ammessi ai piani di finanziamento che l’amministrazione del Parco appronterà semestralmente per attingere alle risorse regionali, nazionali ed europee.

 

Art. 14

Redazione del Piano Particolareggiato del Parco

1. Entro tre mesi dall’insediamento del Consiglio del Parco, il Consiglio Comunale di Agrigento procede al conferimento dell’incarico per la redazione del Piano Particolareggiato del Parco e delle relative norme regolamentari ad un Architetto di provata esperienza in materia.

L’incarico sarà espletato sulla base delle valutazioni tecnico-discrezionali e delle indicazioni del Soprintendente ai BB. CC. e AA. di Agrigento.

2. L’incarico sarà affidato nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995 n° 157.

Trascorso infruttuoso il termine indicato al comma 1°, l’Assessore Regionale per i BB. CC. e AA e per la P.I., sentito il Presidente del Consiglio del Parco, provvede entro i successivi tre mesi a conferire direttamente l’incarico.

 

3. [Manca nel testo trasmesso]

 

4. Il progettista del Piano, qualora ne ravvisi la necessità sulla base degli studi propedeutici compiuti e sulle risultanze di particolari realtà emerse, potrà apportare lievi modificazioni ai confini delle Zone differenziate individuate nella Tavola costituente l’allegato "A" alla presente Legge e sentito il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento.

5. Il Piano potrà ampliare il perimetro del Parco includendovi aree di valore paesaggistico indispensabili a garantire l’integrità del Parco stesso sotto l’aspetto paesaggistico-ambientale.

6. Per gli immobili dei quali sia prevista l’espropriazione dovrà essere predisposto apposito piano particellare d’esproprio e relativo elenco. Degli immobili da espropriare dovranno, altresì, essere identificati, nel Piano, quelli per i quali si rende opportuna la concessione in uso agli stessi soggetti espropriati o, in caso di rifiuto di questi, ad altri soggetti che intendano praticare in detti immobili le attività indicate come possibili dal piano particolareggiato stesso. Qualora l’espropriazione dovesse interessare opere edilizie realizzate abusivamente, l’indennità relativa sarà decurtata di un importo pari all’oblazione dovuta ai sensi della legge 23 dicembre 1994 n° 724 in casi analoghi non assoggettati a vincoli di inedificabilità.

7. Il Piano terrà conto del programma delle attività redatto dal Consiglio del Parco indicato alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 9 e delle direttive apposite emanate dal predetto organo.

8. Il Piano Particolareggiato del Parco è adottato dal Consiglio Comunale entro sei mesi dal conferimento dell’incarico di redazione dello stesso e, sentito il Soprintendente ai BB. CC. e AA. di Agrigento, entro i successivi tre mesi è approvato dal Consiglio del Parco ed immediatamente trasmesso all’Assessorato Regionale ai BB. CC. e AA.

9. L’effettuato deposito è reso noto al pubblico, oltre che a mezzo di manifesti murali da affiggersi nella città di Agrigento, mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Regione, nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale.

10. Fino a dieci giorni dopo la scadenza del periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni a progetto di Piano Particolareggiato. I proprietari degli immobili compresi nel piano possono presentare opposizioni.

11. Sulle osservazioni e opposizioni che dovranno essere visualizzate a cura della Direzione del Parco in apposite planimetrie, il Consiglio del Parco formula le proprie deduzioni entro un mese dalla scadenza del termine di presentazione delle opposizioni e osservazioni medesime.

12. Entro tre mesi dalla presentazione del Piano all’Assessorato Regionale ai BB. CC. e AA., l’Assessore emana il relativo Decreto di Approvazione.

13. Col Decreto di approvazione possono essere apportate al piano le modifiche necessarie per assicurare l’osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente Legge.

14. Nel caso di restituzione del piano per rielaborazione, il Consiglio del Parco è tenuto ad effettuarla entro tre mesi.

15. Per le finalità del presente articolo è stanziata la somma di li 2.000 milioni che sarà iscritta su apposito capitolo del bilancio della Regione.

 

Art. 15

Vigilanza e sanzioni

1. La vigilanza sul territorio del Parco è affidata al Direttore dello stesso, che potrà avvalersi delle strutture all’uopo costituite dal Consiglio del Parco, restando fermi i poteri di controllo attribuiti al Sindaco di Agrigento e quelli sostitutivi della Regione Siciliana.

2. Chiunque, contravvenendo alle norme della presente legge, nonché alle altre norme vigenti, realizzi opere di qualsiasi natura e specie, sarà oggetto di immediata diffida alla demolizione dell’opera abusiva e, comunque, alla sua rimozione. Al contravventore potrà essere assegnato un tempo massimo di trenta giorni per provvedervi e, in mancanza, nei tempi strettamente indispensabili imposti dalle particolari condizioni di tempo e di luogo, il Direttore del Parco ordinerà l’immediata demolizione o rimozione dell’opera abusiva alla squadra di pronto intervento prevista al successivo art. 16.

3. Tutte le spese relative nonché le sanzioni amministrative saranno a carico del contravventore e del proprietario dell’area, se diverso dal primo. Per l’esecuzione si applica il Regio Decreto n° 639 del 14 aprile 1910.

4. Alle norme sanzionatorie dovrà essere data opportuna pubblicità anche a mezzo del Comune di Agrigento. Sarà costituito presso la Direzione del Parco un ufficio informazioni in grado di fornire tutte le notizie utili sullo stato del territorio o della singola particella.

 

Art. 16

Squadra di pronto intervento del Parco

1. Per i fini indicati nel precedente art. 15, il Direttore del Parco istituirà una squadra di pronto intervento diretta da un funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e composta da tecnici e operai dello stesso ufficio con compiti di vigilanza sul territorio ed esecuzione delle diffide a demolire. La squadra sarà dotata dei mezzi meccanici necessari ad eseguire gli interventi demolitori o di rimozione; in mancanza, sarà cura del Direttore del Parco stipulare apposite convenzioni con i proprietarî dei mezzi occorrenti ai fini predetti per poter effettuare con tempestività gli interventi esecutori delle ordinanze sanzionatorie.

2. A tal fine il Direttore del Parco disporrà di uno specifico fondo di rotazione alimentato annualmente dall’Assessorato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali e per la Pubblica Istruzione di lire 2.000 milioni a valere su uno specifico capitolo del proprio bilancio al quale potrà attingere senza ulteriore autorizzazione.

 

TITOLO II

Parco archeologico e paesaggistico integrato

di Selinunte, Segesta e Cave di Cusa

 

Art. 17

Istituzioni e finalità

1. È istituito il Parco archeologico e paesaggistico di Selinunte, Segesta e Cave di Cusa.

2. Al Parco indicato nel precedente comma 1 si applicano le norme contenute nel Titolo I della presente Legge.

3. Il Consiglio del Parco è composto:

  1. dal Direttore del Parco;
  2. dal Presidente della Provincia Regionale di Trapani;
  3. dai Sindaci dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Calatafimi;
  4. dall’Ingegnere Capo della Ripartizione Urbanistica degli Uffici Tecnici dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Calatafimi;
  5. dal Rettore di una delle tre Università agli Studi Siciliane;
  6. da un esperto nominato dall’UNESCO-IKOMOS;
  7. da un componente designato o eletto da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni di Castelvetrano, Campobello di Mazara e Calatafimi;
  8. da un componente designato o eletto dal Consiglio Provinciale di Agrigento
  9. dal Presidente della Camera di Commercio di Trapani;
  10. dal Presidente della Azienda Autonoma Provinciale per l’Incremento Turistico di Sciacca.

4. Il Consiglio del Parco elegge nel suo seno il Presidente.

5. Partecipa ai lavori del Consiglio del Parco, con voto consultivo, il Soprintendente ai BB. CC. e AA. di Agrigento o un suo delegato.

6. I componenti indicati alle lettere d), f) e g) possono essere confermati una sola volta.

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE

 

Art. 18

Procedure coattive in corso

1. Fino all’approvazione del Piano Particolareggiato del Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento rimangono sospese le procedure sanzionatorie previste dalle leggi in vigore nell’ambito del perimetro del Parco stesso.

2. Le disposizioni previste dall’art. 15 hanno immediata attuazione e prevalgono sulle norme attualmente vigenti. Nel caso di prosecuzione, ampliamento o sopraelevazione di opere edilizie abusive interessanti le aree protette, l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 15 si estenderà all’intero manufatto abusivo preesistente, tranne nel caso in cui costituisca effettivamente prima ed unica abitazione del proprietario.

 

Art. 19

Regime delle espropriazioni

1. Successivamente all’approvazione del Piano Particolareggiato, la Soprintendenza per i Beni e Ambientali di Agrigento potrà proseguire l’attività di acquisizione delle aree interne al Parco al patrimonio demaniale regionale, secondo un piano di risanamento motivato e caratterizzato da criteri e valutazioni che individuino prioritariamente l’interesse al restauro delle aree maggiormente danneggiate dall’eventuale intensa attività di antropizzazione.

2. Qualora l’espropriazione dovesse interessare opere edilizie realizzate abusivamente, l’indennità ad esse relativa, sarà decurtata di un importo pari all’oblazione dovuta ai sensi della legge n° 724 del 1994 in casi analoghi non assoggettati a vincoli di inedificabilità.

3. Corrisposta l’indennità nella misura determinata in applicazione alle leggi vigenti, come sopra integrate, l’immobile, ove non ancora occupato con procedura d’urgenza, sarà acquisito al demanio regionale di diritto e resterà nella disponibilità immediata della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali per i fini della procedura espropriativa, nonché della presente Legge.

 

Art. 20

Norme di salvaguardia

1. Fino all’approvazione del Piano Particolareggiato indicato all’art. 14 restano in vigore nelle aree di Parco definite dall’art. 2 le norme del decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991.

2. Dalla data di approvazione del Piano Particolareggiato del Parco la disciplina delle attività nel Parco sarà regolata dallo stesso.

 

Art. 21

Abrogazione di norme

1. Non si applicano le norme che prevedono limiti di edificabilità nelle zone B, C, D, ed E del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1968 e successive modifiche e del Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 1991.

2. Nelle zone B, C, e D del Decreto Ministeriale del 16 maggio 1968, le altezze dei fabbricati non potranno superare i mt. 7,50 misurate a valle delle costruzioni a partire dalla quota naturale del terreno. Nelle zone predette ad intensa antropizzazione potranno essere consentite altezze maggiori, previa redazione di un piano planovolumetrico dell’area interessata da sottoporre alla Soprintendenza che potrà condizionarne l’approvazione all’adozione di prescrizioni, nonché di particolari accorgimenti per adeguare le costruzioni e le opere alle caratteristiche paesaggistio-ambientali.

3. La edificazione e le altre facoltà in materia edilizia, urbanistica e commerciale, restano subordinate agli strumenti urbanistici vigenti ed al Piano Regolatore Generale in corso di redazione, previa autorizzazione obbligatoria della Soprintendenza di Agrigento che potrà ritenere necessario o semplicemente opportuno, per i casi specifici e motivati, sospendere l’emissione del proprio parere fino all’approvazione del Piano Particolareggiato del Parco Archeologico, supponendo probabile l’assoggettamento dell’area interessata dall’opera edilizia anche solo al vincolo paesaggistico.

 

Art. 22

Oneri finanziarî

1. I maggiori oneri finanziarî derivanti dagli articoli 8, 14 e 16 della presente legge faranno carico ad apposito capitolo del bilancio della Regione Siciliana e ad essi si provvede con ........

2. I maggiori oneri finanziari dovuti per rimborsi spese e gettoni di presenza per gli esperti di cui all’art. 9 faranno carico sul capitolo ........ del bilancio della Regione Siciliana.

 

Art. 23

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.