MODIFICA DELLA CONVENZIONE EX DISP. M.I.U.R. 01/06/2006 N. 149

 

S.I.G.

Sindacato Italiano Geometri

 

CONVENZIONE

Prot. 4676/AMM/S

L’Università Telematica Guglielmo Marconi (di seguito denominata UTGM) istituita con D.M. 1 marzo 2004, (G.U. n. 65 dell'8 marzo 2004) con sede in Roma, in via Francesco de Sanctis, 11 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti domiciliata per la carica presso la sede dell'Università

e

 il Sindacato Italiano Geometri (di seguito denominato S.I.G) con Sede nazionale in Cosenza alla via Alberto Serra n. 42/D, parte sociale a livello nazionale, rappresentato dal Presidente nazionale Giuseppe Caterini;

VISTO il D.M. 3 novembre 1999 n. 509 ed il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270

VISTO L'ART. 5 - COMMA 7 - DEL d.m. 270/04

VISTA la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca del 01/06/2006 (prot. 149/Segre/DGU/2006) concernente indicazioni operative sulle modalità di applicazione dell'art. 5 - comma 7 - del D.M. 270/04

VISTA la Convenzione stipulata tra le parti in data 05/04/2005 prot.n° 797/S inerente l'ammissione al Corso di Laurea Triennale in Scienze Geo-Topo-Cartografiche, Estimative, Territoriali ed Edilizie (Classe 7) con il riconoscimento, ai sensi dell'art. 5 comma 7 dei D.M. 509/99 e 270/04, dei Crediti Formativi derivanti dalle attività professionali debitamente certificate degli iscritti all'albo per aver superato il previsto esame di stato nonché dei Geometri dipendenti pubblici con un'anzianità di servizio nel ruolo di almeno cinque anni

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti le convenzioni fino a questo momento poste in essere.

Art. 3 - Ai fini del conseguimento della laurea di primo livello in Scienze geo-topo-cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie (Classe 7) nonché di altre classi affini che dovessero essere attivate sulla base di una richiesta dell'U.T.G.M., agli iscritti all'Albo in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione e di idonea documentazione certificante il reale esercizio dell'attività professionale e ai geometri dipendenti pubblici con un'anzianità di servizio nel ruolo di almeno cinque anni, l'U.T.G.M. potrà riconoscere crediti formativi relativi alle attività di formazione e all'esperienza professionale certificate secondo la normativa vigente. La Facoltà, nel valutare gli studi svolti, seguirà criteri di congruità degli stessi in relazione sia agli obiettivi formativi del Corso di Laurea, sia agli obiettivi delle singole attività formative, fermo restando che la valutazione dei crediti (tenuto conto della tipologia didattica delle attività formative, delle ore di lezione, di esercitazione ecc.) sia effettuata secondo i criteri dettati dal D.M. 270/2004 e relative indicazioni ministeriali e che le attività riconosciute abbiano comportato nel corso di provenienza un adeguato accertamento del profitto.

Art. 4 - La valutazione del credito formativo universitario relativo alle conoscenze ed alle abilità professionali non potrà eccedere il limite quantitativo di 60 CFU. I riconoscimenti di cui al precedente articolo dovranno essere deliberati, previa valutazione, e approvati dal Comitato Tecnico Organizzatore dell'Università (ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Università C.M. 1 marzo 2004) e allegati alla presente convenzione mediante scambio di note tra le Parti.

Art. 5 - Fermo restando l'obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l'accesso al Corso di Laurea gli studenti ammessi con il riconoscimento di crediti formativi dovranno, comunque, essere già in possesso del diploma di scuola media secondaria o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Art. 6 - Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea in base alla presente convenzione devono considerarsi studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studi universitari.

Art. 7 - Le domande di immatricolazione non hanno scadenza e lo studente potrà immatricolarsi quando lo riterrà più opportuno senza vincoli temporali.

Art. 8 - Le tasse e i contributi richiesti agli studenti aderenti alla presente convenzione godono, in virtù della stessa, di una riduzione del 10% sull'importo delle tasse universitarie fissate annualmente. Gli studenti residenti da almeno tre anni nelle regioni Ob.1 (Calabria, Sadegna, Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise) potranno usufruire di una riduzione del 40% sull'importo delle tasse universitarie fissate annualmente, in adesione con la politica e le direttive comunitarie volte alla riduzione delle disparità e alla coesione socio-economica territoriale.

Art. 9 - La presente Convenzione, che non comporta per le parti alcun onere, avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata per ulteriori trienni  tramite richiesta da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 10 - L'eventuale recesso di una delle parti non invaliderà il riconoscimento dei crediti formativi già precedentemente riconosciuti.

Art. 11 - Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via bonaria, è competente il Foro di Roma.

Art. 11- Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 allegato B del DPR n. 672/1972.

Roma, 20 giugmo 2006

F.to:

Il Rettore                                          Alessandra Spremolla in Briganti

Per il S.I.G. II Presidente Nazionale   Giuseppe Caterini

Esecutivo Nazionale S.I.G. per adesione e ratifica, Cosenza 27 giugno 2006:

Pasquale Salvatore - Domenico Barba - Vincenzo Bellavia - Giuseppe luliano - Giuseppe Lo Cascio - Domenico Sciacca