Capo I - NORME GENERALI
Art. 1 - OGGETTO DELLA TARIFFA
La tariffa determina gli onorari spettanti al
geometra per le prestazioni professionali stragiudiziali, e si applica alle
operazioni ordinarie indicate dagli artt. 16 e 24 del regio decreto 11-2-1929,
n. 274 (regolamento per la professione di geometra), per la attuazione della
legge 24-6-1923, n. 1395. Nei casi previsti dall'art. 21 del regolamento
approvato con regio decreto 11-2-1929, n. 274, e non contemplati nella presente
tariffa si applicano le tariffe dei professionisti nella cui competenza
rientrano le prestazioni stesse.
Art. 2 - CIRCOSCRIZIONE
Il geometra è tenuto ad applicare la presente tariffa vigente ed è soggetto,
per quanto concerne l'applicazione di essa e la liquidazione degli onorari, alla
vigilanza e disciplina del Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione
opera.
Art. 3 - OBBLIGATORIETÀ
L'applicazione della tariffa è obbligatoria per tutti i geometri, salvo
particolari accordi riferente si a prestazioni di carattere continuativo.
Art. 4 - LIQUIDAZIONE DELLE SPECIFICHE
E' facoltà del geometra e del committente di
chiedere al Consiglio del Collegio la revisione e liquidazione delle specifiche.
La specifica deve essere accompagnata dagli elaborati relativi alla prestazione,
ed occorrendo dai documenti e chiarimenti idonei alla valutazione e al controllo
della specifica.
Art. 5
La revisione e la liquidazione delle specifiche
sono fatte dal presidente del Collegio, il quale può entrare anche nel merito
della entità del lavoro, delle spese esposte e del valore intrinseco
dell'elaborato, e può valersi altresì dell'opera di una Commissione nominata
dal Consiglio del Collegio.
Il
presidente del Collegio comunica al richiedente il risultato della revisione e
liquidazione.
Art. 6
DIRITTI
DI COLLEGIO
Per ogni revisione o liquidazione
delle specifiche è dovuto al Collegio, oltre il rimborso delle relative spese,
un contributo in ragione del 3 % dell'onorario liquidato, con un minimo pari
all'onorario vigente per una vacazione ordinaria del geometra ed un massimo pari
a venti volte il contributo minimo oltre al rimborso spese. Quando la richiesta
è fatta dall'autorità giudiziaria o da un ente pubblico, le spese sono a
carico del Collegio.
Art. 7 - PROPRIETA' INTELLETTUALE. IMPIEGO
RIPETUTO DELLA STESSA PRESTAZIONE
La proprietà intellettuale che
spetti al geometra in conformità alle leggi, per l'opera ideata e gli atti
tecnici che la compongono, non è in alcun modo pregiudicata dall'avvenuto
pagamento dei compensi e indennizzi dovutigli.
Il committente non può, senza il consenso del geometra, valersi dell'opera e
degli atti tecnici che lo compongono per uno scopo diverso da quello per cui
furono commessi.
Qualora
un elaborato venga usato anche per altre applicazioni, oltre quella per cui fu
commesso, o ne venga dal committente ripetuto l'uso, al geometra spetta, per
ogni nuova applicazione, un compenso non inferiore al 25 % e non superiore al 50
% delle competenze stabilite dalla tariffa in ragione inversa del numero delle
applicazioni oltre alle intere competenze per le nuove prestazioni da esse
dipendenti (rilievi, tracciamenti, contratto, direzione dei lavori,
liquidazione, ecc.).
Art. 8 - CASI DI INAPPLICABILITA'
I compensi stabiliti nella presente tariffa per
tutte le categorie di prestazioni non si applicano alle opere di cui il geometra
sia l'appaltatore o il fornitore, qualora il compenso debba intendersi compreso
nell'utile dell'appalto o fornitura.
Art. 9 - ESECUZIONE D'URGENZA
L'assegnazione di un incarico con
carattere d'urgenza dà diritto al geometra ad un maggior compenso in misura non
eccedente il 25 % degli onorari, quando l'urgenza risulti dalla natura stessa
della commissione o da pattuizioni avvenute all'atto della medesima o al momento
delle sopravvenute ragioni d'urgenza e il geometra abbia espletato l'incarico
nel termine richiesto.
Il
compenso nella misura di cui sopra è ugualmente dovuto nel caso che il geometra
abbia chiesto, prima dello scadere del termine, una proroga per motivi ritenuti
giustificati dal committente.
Art. 10 - INTERRUZIONE DELL'INCARICO
Qualora il lavoro sia interrotto per recesso del
committente, spetta al professionista il rimborso delle spese sostenute e
l'onorario corrispondente alla parte di lavoro eseguito.
Quando l'interruzione sia dovuta a recesso del professionista, determinato da
giusta causa, spetta a questi il rimborso delle spese fatte e l'onorario
corrispondente alla parte di lavoro eseguito, da determinarsi con riguardo al
risultato utile che ne sia derivato al committente.
In caso di interruzione del lavoro per causa di forza maggiore o per recesso del
geometra senza giusta causa, i reciproci rapporti saranno regolati dalle norme
del Codice civile.
Art. 11 - INCARICHI COLLEGIALI
Quando l'incarico è affidato dal committente a più professionisti riuniti in
collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso
risultante dall'applicazione della presente tariffa, se il collegio sia composto
esclusivamente di geometri; se del collegio facciano parte anche ingegneri o
dottori agronomi, a questi professionisti sono dovuti i compensi delle
rispettive tariffe.
Se il geometra è chiamato a collaborare con
altro geometra e con un ingegnere o dottore agronomo a cui è stato affidato
l'incarico, in qualità di condirettore o coadiutore, il compenso dovutogli,
oltre al rimborso delle spese, non può mai essere inferiore a quello risultante
dalla applicazione della presente tariffa in ragione della parte di lavoro
eseguita o del tempo impiegato.
Art. 12 - VARIANTI
Le varianti ai progetti, se rese
necessarie da fatti imprevedibili o se richieste dal committente, debbono essere
retribuite in aggiunta alle competenze per il progetto originario.
Nello stesso modo debbono essere retribuite le prestazioni per cui si richiedano
diverse e distinte soluzioni di massima o definitive.
Art. 13 - DIRITTI DEL COMMITTENTE
Al committente spetta, salve particolari pattuizioni, una sola copia di tutti
gli elaborati di cui si compone l'operazione commessa. Il geometra è tenuto a
fornirgli tutti i dati, le notizie e gli atti necessari perché gli sia
possibile di valersi pienamente dell'opera commessa, e non avrà diritto a
ulteriori compensi per tali notizie, dati e atti, se essi possono implicitamente
ritenersi compresi nei compensi esposti nella specifica.
Art. 14 - ANTICIPI
Quando le operazioni importino un
anticipo di spese, il geometra può richiederne il versamento al committente. In
rapporto alla entità e alla durata del lavoro avrà diritto altresì al
pagamento di acconti fino alla concorrenza delle spese sostenute e al 75 % degli
onorari spettantegli in base alla tariffa per la parte di lavoro eseguito.
Nei giudizi arbitrali o peritali il geometra può richiedere il deposito
integrale anticipato delle spese e competenze calcolate in via presuntiva.
Art. 15 - PAGAMENTO A SALDO
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre il sessantesimo giorno
da quello della sua presentazione. Dopo di che decorrono sulle somme dovute e
non pagate gli interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca
d'Italia.
Art. 16 - CONTRADDITTORI
Quando una perizia debba essere discussa in contraddittorio con i tecnici
dell'altra parte o in giudizio arbitrale spetta al geometra un aumento dal 20 %
al 30 % sugli onorari.
Art. 17 - CONSULTAZIONI
Qualora il geometra si trovi nella necessità di
ricorrere all'opera o al consiglio di uno specialista per la esecuzione
dell'incarico, e ne abbia ottenuta autorizzazione dal committente, il compenso
spettante al professionista consultato deve essere pagato direttamente dal
committente, indipendentemente dalle competenze del geometra.
Art. 18 - COLLABORATORI
Le spese per le prestazioni dei collaboratori di concetto sono a
carico del geometra quando l'incarico è retribuito a percentuale o a misura.
Esse sono a carico del committente che vi abbia consentito e vengono calcolate
secondo la tariffa stabilita dall'art. 32 per il geometra, quando l'onorario è
corrisposto a vacazioni.
Capo II - DELLE SPECIFICHE
NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE SPECIFICHE
Art. 19 - CONTENUTO DELLE SPECIFICHE
La specifica deve contenere:
a) l'intestazione del professionista;
b) le indicazioni relative al lavoro commesso (norme del committente, oggetto e
data dell'incarico con riferimento ai relativi documenti e alle particolari
clausole o accordi);
c) la nota particolareggiata dei rimborsi e delle indennità contemplate dagli
artt. 1 a 25;
d) il computo dei compensi indicati dagli artt. 28 e 31 quando competono;
e) il calcolo degli onorari determinati in base ai criteri indicati dall'art.
26.
Art. 20 - COMPENSI CHE SONO SEMPRE DOVUTI AL
GEOMETRA.
COMPENSI COMMUTABILI
Agli onorari per le prestazioni valutate a discrezione, a misura o a percentuale
debbono sempre essere aggiunte:
- le indennità, rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo occorso nelle operazioni di campagna e nei viaggi o
per interruzioni involontarie a norma degli artt. 28 e 31 e, quando ne
sussistano i motivi, le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
Agli onorari per le prestazioni valutate a vacazioni (artt. 9 e 32) devono
sempre essere aggiunti:
- le indennità, i rimborsi e diritti di cui agli artt. 21 a 25;
- le vacazioni per il tempo impiegato nei viaggi o per inevitabili attese e
interruzioni involontarie nella misura indicata dall'art. 31;
e, quando ne sussistano i motivi:
- i compensi spettanti ai collaboratori di concetto (geometri come dall'art.
18);
- le eventuali percentuali d'aumento previste dalla tariffa.
INDENNITA' E RIMBORSI
Art. 21 - SPESE DA RIMBORSARE
Indipendentemente dai criteri di valutazione degli onorari, devono sempre essere
rimborsate al geometra, salvi i particolari accordi col committente, le seguenti
spese:
a) spese vive di viaggio e soggiorno e le spese accessorie sostenute dal
professionista, dai collaboratori e dal suo personale di aiuto per il tempo
trascorso fuori residenza;
b) retribuzioni del personale subalterno d'aiuto nelle operazioni di campagna;
c) spese per provviste di materiali necessari per le operazioni di campagna,
trasporti e facchinaggio;
d) spese di bollo e registro, i diritti di uffici pubblici e privati, le spese
postali, telegrafiche e telefoniche;
e) spese di scritturazione, traduzione, cancelleria, riproduzione di disegni
eccedenti quelle per la copia spettante al committente giusta l'art. 13.
Art. 22
Le spese di viaggio in ferrovia sono rimborsate
al geometra e ai suoi collaboratori sulla base della tariffa di seconda classe
nelle ferrovie dello Stato per percorsi fino a 100 chilometri; di prima classe
nelle ferrovie dello Stato per i percorsi superiori a 100 chilometri, nei
piroscafi e nelle ferrovie secondarie per qualunque percorso; e della classe
immediatamente inferiore per il personale di aiuto.
Le
spese di percorrenza su strade ordinarie con mezzi propri o noleggiati, sono
rimborsate secondo le tariffe chilometriche applicate sul luogo.
Per
i percorsi non effettuabili con i veicoli ordinari, spetta al geometra e ai
collaboratori, oltre alle vacazioni di cui all'art. 31, una indennità di €
0,068 per ogni chilometro del percorso per l'andata e il ritorno.
Art. 23 - PERCENTUALE SULLE SPESE
Quando il committente non abbia anticipato i fondi per le spese a sensi
dell'art. 14, al geometra compete sull'ammontare di esse l'aumento del 10 %.
Art. 24 - DIRITTI DI COPIA
Per il rilascio di copie di atti o disegni, oltre alle spese di scritturazione e
riproduzione di cui alla lettera e) dell'art. 21 spetta al geometra per diritto
di collazione, un compenso in ragione del 15% della spesa stessa. La percentuale
è raddoppiata se la richiesta delle copie avvenga dopo tre anni dalla consegna
dell'elaborato.
Art. 25 - INDENNITA' FISSE E DIRITTI
Per la redazione di lettere, cartoline, telegrammi e per ogni colloquio
telefonico relativo all'incarico, è dovuto al geometra un compenso minimo di
€ 0,102 e massimo di € 0,508.
Per giuramento di perizia spetta al geometra un compenso di € 1,02.
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'ONORARIO
Art. 26 - TERMINE A CUI SI APPLICANO LE TARIFFE
UNITARIE
L'onorario spettante al geometra per le prestazioni di cui all'art. 2 può
essere valutato:
a) in ragione del tempo impiegato (onorari a vacazione);
b) in ragione della estensione (onorari a misura);
c) in ragione dell'importo dell'opera (onorari a percentuali);
d) in ragione dell'importanza dell'incarico (onorari a discrezione).
Gli onorari spettanti al geometra debbono, di regola, essere valutati a misura o
a percentuale.
Capo III - TARIFFA DEGLI ONORARI
ONORARI A VACAZIONE
Art. 27 - PRESTAZIONI DA COMPUTARE IN RAGIONE DEL
TEMPO
Si valutano in ragione del tempo impiegato le prestazioni il cui risultato non
può esprimersi in estensione o in valore, o nelle quali il tempo concorra come
elemento principale della prestazione.
Art.
28
E' sempre compensato a vacazioni il tempo impiegato nelle operazioni di campagna
(vedi art.31), nei viaggi di andata e ritorno (vedi art.22) e quello trascorso
per cause indipendenti dalla volontà del geometra, anche quando le prestazioni
vengano valutate a misura, a percentuale o a discrezione.
Art. 29
Sono computati a vacazioni, di regola e quando
costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni:
a) i convegni e le consultazioni preliminari orali o scritte anche se riguardino
lavori retribuiti a percentuale, a misura o a discrezione;
b)
gli inventari e le consegne dei fabbricati;
c)
le determinazioni e verifiche di confini;
d)
i rilievi in piante e sezioni dei fabbricati di piccola entità (vedi art.45) e
le riduzioni o gli ingrandimenti di mappe e disegni;
e)
i frazionamenti, gli stati di riforma, gli estratti e le misure catastali, per i
quali tuttavia restano fermi i compensi di cui all'art. 37;
f)
i rilievi planimetrici e altimetrici, le consegne e riconsegne e bilanci fino
alla estensione di cinque ettari;
g)
le operazioni di stima in genere per importi inferiori a € 103,29;
h)
il rilievo e il tracciamento di strade e canali quando il rilievo o il
tracciamento costituisce un incarico a sé stante, e non è determinabile in
superficie;
i)
i rilievi planimetrici e altimetrici dei centri abitati fino alla estensione di
cinque ettari;
l)
i rilievi e tracciamenti sotterranei, in acqua, per funivie, teleferiche e
simili (vedi artt. 34 e 35);
m)
la stima dei danni colonici, salvo il disposto dell'art. 62;
n)
la direzione dei lavori di sistemazione, demolizione, sopraelevazione di
fabbricati o dei lavori eseguiti in economia diretta;
o) la direzione dei lavori quando richieda la presenza giornaliera e prolungata
del direttore o del suo sostituto (vedi artt. 56 e 59).
Art. 30 - COMPUTO DELLE VACAZIONI
Le prestazioni a vacazioni si computano in base al
tempo effettivamente occorso. Per ogni periodo di un'ora o frazione si calcola
una vacazione. Non si possono chiedere di regola meno di due e più di dieci
vacazioni al giorno salvo i casi di urgenza o la esecuzione di lavori in ore
notturne (vedi
art. 33).
Art. 31 - ONORARIO INTEGRATIVO A VACAZIONE
Nei casi previsti dall'art. 28 (lavori di campagna) quando l'onorario a
vacazione è integrativo di quello a percentuale o a misura o a discrezione, la
vacazione è fissata in ragione di:
- € 22,47 all'ora per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
- € 13,94 all'ora per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione di
ora).
Art. 32 - ONORARI PER LAVORI A VACAZIONI
Nei casi previsti dall'art. 29, quando l'onorario
a vacazioni esclude altre forme di retribuzione del lavoro tecnico, fermo sempre
il rimborso delle spese di cui agli artt.dal 21 al 25, la vacazione è fissata
in ragione di
- € 44,93 all'ora per il geometra (per ogni ora o frazione di ora);
- € 28,41 all'ora per gli aiutanti di concetto (per ogni ora o frazione
di ora).
Nel
computo delle vacazioni, per le prestazioni considerate dal presente articolo si
tiene conto di tutto il tempo impiegato per la esecuzione dell'incarico, in
campagna e in ufficio nonchè del tempo trascorso nei viaggi e di quello perduto
per cause indipendenti dalla volontà del geometra.
Art. 33 -
LAVORI NOTTURNI E DISAGIATI
Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni
svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli
31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in
tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.)
Art. 34 - RILIEVI SOTTERRANEI O IN ACQUA
Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni
svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli articoli
31 e 32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%; restano assorbiti in
tale aumento i compensi previsti dagli articoli 33, 34 e 35 della tariffa.)
Art. 35 - TELEFERICHE E FUNIVIE
Vedere in proposito l'art. 1, comma terzo, D.M. 25-3-1966. (Per le operazioni
svolte in condizioni di particolare disagio, le vacazioni di cui agli artt. 31 e
32 della stessa tariffa sono aumentate fino al 50%, restando assorbiti in tale
aumento i compensi previsti dagli artt. 33, 34, 35 della tariffa.)
Art. 36 - CONFERENZE
Per consultazioni verbali, l'onorario minimo è di € 0,339.
Art. 37 - TIPI DI FRAZIONAMENTO
Per i tipi di frazionamento all'onorario a vacazione di cui alla lettera f)
dell'art. 29 va aggiunto un compenso di € 0,407 per ogni nuova particella
risultante dal frazionamento.
ONORARI A MISURA
************************
Art. 38 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A MISURA
Agli onorari a misura vanno sempre aggiunti il compenso integrativo di cui agli
artt. 28 e 31 e i rimborsi di cui agli artt. dal 21 al 25.
Art. 39
Sono valutati in ragione della estensione gli onorari relativi alle seguenti
prestazioni:
a) operazioni topografiche di rilevamento, altimetriche e planimetriche per
estensioni di oltre cinque ettari;
b) misura dei fondi rustici e urbani;
c) consegne e riconsegne dei beni rustici per estensioni di oltre cinque ettari,
e dei beni urbani, bilanci e inventari.
LAVORI TOPOGRAFICI
*********************
Art. 40 - RILIEVI TOPOGRAFICI
Sono compresi in questa categoria i rilievi planimetrici e altimetrici, sia che
costituiscano incarico a sè stante, sia che si considerino lavoro ausiliario di
altre prestazioni, riguardanti tutte le particolarità del terreno che
interessano lo scopo per cui furono commessi.
Per le estensioni fino a cinque ettari l'onorario sarà computato a tempo.
Per le estensioni superiori oltre alla indennità oraria stabilita per le
operazioni di campagna dagli artt. 28 e 31 e ai rimborsi di cui agli artt. dal
21 al 25, gli onorari si determinano in base alla allegata tabella A2.
RILEVI DEI TERRENI
Rilevi nella scala 1:2000, per ogni ettaro
TABELLA A2
Natura
del terreno
|
Eidotipo
ril.plan. calcolo e disegno della planimetria
|
Rilievo
e disegno altimetrico per punti
|
id.
per curve orizzontali equidistanti due metri
|
id.
equidistanti cinque metri
|
id.
equidistanti dieci metri
|
Calcolo
delle superfici
|
A)
Terreni nudi o poco alberati, con fabbricati isolati, con rade
intersezioni di corsi d'acqua, strade e siepi
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
in
pianura €
|
25,93
|
7,78
|
15,56
|
13,55
|
10,37
|
4,14
|
in
collina €
|
31,12
|
12,01
|
22,82
|
18,66
|
14,52
|
5,18
|
in
montagna €
|
41,49
|
14,15
|
25,93
|
22,82
|
18,66
|
6,21
|
B)
Terreni paludosi o frastagliati da piantagioni, corsi d'acqua,strade,
febbricati
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
in
pianura €
|
36,30
|
12,20
|
20,74
|
17,62
|
15,56
|
5,18
|
in
collina €
|
41,49
|
16,33
|
28,00
|
24,90
|
19,70
|
6,21
|
in
montagna €
|
51,86
|
20,90
|
35,26
|
29,04
|
23,85
|
7,26
|
C)
Terreni accidentati o coperti da boschi, vigneti e frutteti, o
difficilmente accessibili
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
in
pianura €
|
46,68
|
17,16
|
26,96
|
22,82
|
18,40
|
5,18
|
in
collina €
|
51,86
|
21,25
|
34,23
|
29,04
|
23,85
|
6,21
|
in
montagna €
|
62,24
|
25,94
|
41,49
|
33,19
|
26,96
|
7,26
|
I
compensi unitari di cui alla prima colonna si sommano con quelli indicati nelle
colonne successive, i quali possono anche applicarsi separatamente alle singole
parti del lavoro eseguito o cumularsi.
Per le equidistanze diverse da quelle contemplate dalla tabella A2 i compensi si
calcolano per interpolazione lineare.
Per i rilievi nella scala 1: 500 le suddette tariffe vengono aumentate del 20 %.
Per i rilievi nella scala 1: 1000 le suddette tariffe vengono aumentate del 10
%.
Per i rilievi nella scala 1: 5000 le suddette tariffe vengono diminuite del 15
%.
Per le estensioni comprese nello stesso perimetro ed eccedenti i 25 ettari, le
suddette tariffe vengono diminuite proporzionalmente come segue:
- superfici da 25 a 50 ettari, dal 0 al 10 %;
- superfici da 50 a 100 ettari, dal 10 al 15 %;
- superfici da 100 a 150 ettari, dal 15 al 20 %;
- superfici oltre 150 ettari, 20 %.
Quando il calcolo delle superfici è fatto con mezzi grafici o meccanici il
compenso di cui all'ultima colonna della tabella A2 si riduce a metà.
Per terreni di natura o giacitura varia si applicano alle singole parti del
rilievo le corrispondenti voci della tabella.
Art. 41 - TRIANGOLAZIONI E POLIGONAZIONI
Le
triangolazioni secondarie e lati rettilinei e le poligonazioni si valutano a
vacazioni o in ragione di € 9,74 per ogni stazione quando costituiscono
operazione a sè stante e in ragione di € 6,82 quando costituiscono operazione
sussidiaria di quelle di cui all'articolo precedente, oltre ai compensi di cui
agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Le poligonazioni si valutano a vacazione o in ragione di € 3,90 per ogni
stazione, oltre ai suddetti compensi.
Art. 42 - RILIEVI DI STRADE E CANALI
Le
voci della colonna prima della tabella A2 possono applicarsi anche al rilievo
planimetrico di zone per la costruzione di strade e canali, al rilievo
altimetrico di strade e canali quando interessi una zona di larghezza quasi
costante, valutando la superficie rilevata in base alla effettiva larghezza
media della zona rilevata, ed applicando alla tariffa un aumento del 25 %.
Oltre
all'onorario per il rilievo planimetrico sono dovuti:
-
per ogni sezione trasversale larga da metri 10 a metri 50: un compenso
proporzionale da € 1,95 a € 3,90;
- per profili longitudinali, un compenso variabile da € 1,95 a € 3,90
l'ettometro, a seconda che si operi in pianura, collina, montagna.
Art. 43 - MISURA DEI FONDI RUSTICI
La
misura dei fondi rustici intesa a determinare il perimetro e la superficie degli
apprezzamenti, con la semplice indicazione delle linee di confine e di quelle
naturali di delimitazione, e comprensiva del rilievo, del tipo e del calcolo
della superficie, fermi il rimborso delle spese (artt. dal 21 al 25) e il
compenso orario per le operazioni di campagna (artt. 28 e 31), si compensa con
gli onorari di cui alla allegata tabella B2.
MISURA DEI FONDI RUSTICI
TABELLA B2
ESTENSIONE
|
In
pianura
|
In
collina
|
In
montagna
|
Fino
a 10 ettari per ettaro €
|
29,47
|
39,19
|
48,22
|
Per
50 ettari per ettaro €
|
21,22
|
31,12
|
40,37
|
Per
100 ettari per ettaro €
|
15,33
|
25,22
|
34,76
|
Per
150 ettari ed oltre per ettaro €
|
12,97
|
16,95
|
32,52
|
Per
le superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
La tariffa si applica singolarmente per ogni appezzamento di cui si debba
determinare la superficie.
Per terreni ostacolati dalla vegetazione intersecati da strade, canali, ecc., i
compensi possono aumentare fino al 30 %.
Per terreni frastagliati, scoscesi o mal praticabili i compensi possono
aumentare fino al 50 %.
Se non è richiesto il calcolo delle superfici i suddetti compensi si riducono
del 30 %.
Se è richiesta la semplice indicazione della superficie senza il tipo, i
suddetti compensi si riducono del 20 %.
Se oltre alla rappresentazione dei perimetri è richiesta l'indicazione grafica
dei piantamenti e delle colture, va applicato un aumento del 50 %.
Le operazioni accessorie (pratiche o ricerche catastali, aggiornamenti,
verifiche e rettifiche di confini, relazioni, ecc.) si compensano a parte a
vacazione.
Art.
44 - RILIEVI DEI CENTRI ABITATI
Il rilievo dei centri abitati con la indicazione dei perimetri dei fabbricati,
delle strade e spazi interposti (esclusa la rappresentazione interna delle
fabbriche), viene compensato a vacazioni per superfici fino a cinque ettari e,
per superfici maggiori (fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31)
in base alla allegata tabella C2.
RILIEVI DEI CENTRI ABITATI
Tabella C2
OPERAZIONI
|
IN
PIANURA
|
IN
COLLINA
|
IN
MONTAGNA
|
Scala
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
1:500
|
1:1000
|
1:2000
|
Rilievi
e tipi per ha
|
141,46
|
134,39
|
120,24
|
172,87
|
165,79
|
201,86
|
208,54
|
201,86
|
188,41
|
Calcolo
superfici per ha
|
35,36
|
33,60
|
30,06
|
43,22
|
41,49
|
50,47
|
52,15
|
50,47
|
47,10
|
Il
rilievo altimetrico dei centri abitati si valuta in ragione del 25 % dei
compensi suddetti tanto se eseguito unitamente a quello planimetrico, quanto
separatamente.
Art. 45 - RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE
FABBRICABILI
I rilievi delle piante e sezioni dei fabbricati e delle aree fabbricabili sono
compensati (salvi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31) in ragione
delle superfici delle singole piante e sezioni in base alla allegata tabella D2.
RILIEVO DI FABBRICATI E DELLE AREE FABBRICABILI
Tabella D2
Operazioni
|
Scala
fino a
|
1:50
|
1:100
|
1:200
|
1:500
|
A)
Pianta delle aree fabbricabili:
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
Fino
a mq. 1000
|
al
mq €
|
0,090
|
0,088
|
0,083
|
0,077
|
Da
mq. 1000 a mq. 5000
|
al
mq €
|
0,085
|
0,083
|
0,075
|
0,067
|
Da
mq. 5000 a mq. 10000
|
al
mq €
|
0,070
|
0,059
|
0,052
|
0,0413
|
Oltre
mq. 10000
|
al
mq €
|
0,062
|
0,054
|
0,0465
|
0,0387
|
B)
Piante, oppure sezioni di edifici semplici o con disposizione regolare:
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
0,64
|
0,56
|
0,511
|
0,300
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
0,470
|
0,382
|
0,300
|
0,204
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
0,429
|
0,341
|
0,263
|
0,170
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
0,382
|
0,300
|
0,212
|
0129
|
C)
Piante, oppure sezioni di edifici con disposizione e forme irregolari
tanto in piano che in elevazione:
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
0,94
|
0,85
|
0,81
|
0,77
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
0,81
|
0,72
|
0,68
|
0,64
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
0,73
|
0,64
|
0,60
|
0,212
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
0,64
|
0,56
|
0,511
|
0,170
|
D)
Per prospetti semplici
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
1,11
|
0,94
|
0,72
|
-
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
0,94
|
0,77
|
0,56
|
-
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
0,85
|
0,68
|
0,511
|
-
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
0,77
|
0,60
|
0,429
|
-
|
E)
Per prospetti complessi
|
.
|
.
|
.
|
.
|
.
|
fino
a mq 299
|
al
mq €
|
1,62
|
1,32
|
1,02
|
-
|
da
mq 300 fino a mq 599
|
al
mq €
|
1,45
|
1,20
|
0,94
|
-
|
da
mq 600 fino a mq 1.000
|
al
mq €
|
1,28
|
1,07
|
0,85
|
-
|
oltre
mq 1.000
|
al
mq €
|
1,11
|
0,94
|
0,77
|
-
|
Sono
a carico del committente i ponteggi e gli altri mezzi eccezionali per il
rilevamento. Nei rilievi di aree fabbricabili di alto valore, richiedenti la
massima approssimazione, ai compensi suddetti può essere aggiunto un aumento
discrezionale in relazione al valore del terreno.
Art. 46 - LOTTIZZAZIONI
In caso di lottizzazioni, gli onorari di cui alla lettera a) della tabella D2
possono essere aumentati dal 20 al 100 %, e viene compensato a parte il
tracciamento sul terreno delle linee di progetto.
CONSEGNE, RICONSEGNE DI FONDI RUSTICI
Art. 47 - CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI,
BILANCIO
Le operazioni di consegna o riconsegna dei fondi rustici comprendono i rilievi
di campagna, la compilazione dello stato di consistenza e dell'inventario. I
bilanci comprendono il sommario del consegnato e riconsegnato e il conteggio del
debito o del credito.
Fermi i compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31 gli onorari si
determinano in base alla allegata tabella E2.
CONSEGNE, RICONSEGNE, INVENTARI E BILANCI
TABELLA E2
ESTENSIONI
|
Pianura
a cultura
|
Collina
a cultura
|
Montagna
|
Vigneti,frutteti,vivai,
boschi di alto fusto
|
intensiva
|
estensiva
|
intensiva
|
estensiva
|
consegne
e inventari
|
bilanci
|
consegne
e inventari
|
bilanci
|
consegne
e inventari
|
bilanci
|
consegne
e inventari
|
bilanci
|
consegne
e inventari
|
bilanci
|
consegne
e inventari
|
Inv
e class. delle piante
|
Per
ettaro €
|
Da
ha 5 a 10
|
4,68
|
2,73
|
2,34
|
1,36
|
5,36
|
3,01
|
2,73
|
1,46
|
5,95
|
3,32
|
6,63
|
4,68
|
Per
ha 25
|
3,90
|
2,24
|
1,95
|
1,12
|
4,49
|
2,53
|
2,29
|
1,22
|
5,07
|
2,73
|
5,66
|
3,90
|
Per
ha 50
|
3,22
|
1,85
|
1,61
|
0,93
|
3,71
|
2,14
|
1,90
|
1,12
|
4,29
|
2,24
|
4,78
|
3,22
|
Per
ha 100
|
2,63
|
1,56
|
1,32
|
0,78
|
3,02
|
1,85
|
1,56
|
0,88
|
3,61
|
1,85
|
4,00
|
2,63
|
Per
ha 150 e oltre
|
2,14
|
1,36
|
1,07
|
0,68
|
2,44
|
1,66
|
1,27
|
0,78
|
3,02
|
1,56
|
3,32
|
1,92
|
Per
superfici intermedie si calcola per interpolazione lineare
Per superfici intermedie l'onorario si determina per interpolazione lineare.
Ai suddetti onorari devono aggiungersi i compensi a vacazione per le ricerche di
titoli di possesso, diritti, servitù e simili, la redazione di mappe e tipi.
I compensi suddetti sono comprensivi dell'aumento previsto dall'art. 16 per il
contraddittorio e presuppongono che le consegne e gli inventari vengano redatti
sulla scorta di precedenti consegne.
Quando invece siano impostate ex novo, i compensi potranno essere aumentati del
30 %.
.
ONORARI A PERCENTUALE
OPERAZIONI DI ESTIMO
Art. 48 - STIMA DEI FONDI RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI
Le operazioni di stima e divisione dei fondi rustici e delle aree fabbricabili
sono compensate in base ad una percentuale del valore stimato, a seconda che si
tratti di:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei
calcoli e della relazione motivata;
b) stima sommaria costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile.
Oltre ai compensi di cui agli artt.da 21 a 25, 28 e 31 sono dovuti gli onorari
da determinarsi in base alla allegata tabella F3.
STIMA DEI FONDI
RUSTICI E DELLE AREE FABBRICABILI
TABELLA F3
VALORE
STIMATO
|
Stima
analitica t = -0,28
|
Stima
sommaria t = -0,28
|
Giudizio
di stima t = -0,28
|
€
5.164,57
|
2,2641
|
1,0133
|
0,4036
|
€
7.746,85
|
2,0211
|
0,9045
|
0,3602
|
€
10.329,14
|
1,8647
|
0,8345
|
0,3324
|
€
15.493,73
|
1,6645
|
0,7450
|
0,2967
|
€
20.658,28
|
1,5357
|
0,6873
|
0,2737
|
€
23,01,84
|
1,4427
|
0,6457
|
0,2572
|
€
36.151,98
|
1,3130
|
0,5876
|
0,2340
|
€
51.645,69
|
1,1882
|
0,5318
|
0,2118
|
€
77.468,53
|
1,0607
|
0,4747
|
0,1891
|
€
103.291,38
|
0,9786
|
0,4380
|
0,1744
|
€
154.937,07
|
0,8736
|
0,3910
|
0,1557
|
€
206.582,76
|
0,8060
|
0,3607
|
0,1437
|
€
258.228,45
|
0,7571
|
0,3389
|
0,1350
|
€
361.519,83
|
0,6891
|
0,3084
|
0,1228
|
€
516.456,90
|
0,6236
|
0,2791
|
0,1111
|
Per
valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione
lineare. Per valori inferiori a € 51,65 l'onorario può essere valutato a
vacazioni o a discrezione.
Per terreni molto frazionati, di natura e produttività varia, o differenziati
dal tipo locale dei fondi rustici e nei casi di particolare difficoltà di
apprezzamento gli onorari possono essere aumentati fino al 30 %.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti
dello stesso oggetto, l'onorario dovuto è quello risultante dal cumulo delle
competenze relative ai singoli valori stimati.
I valori di cui si tiene conto per la determinazione dell'onorario sono quelli
risultanti dalla stima, indipendentemente dalle detrazioni che il perito abbia
effettuato per le condizioni speciali dell'immobile.
Quando la stima comprende diversi fondi valutati separatamente, le percentuali
di onorario si applicano ai singoli valori stimati.
I rilievi per gli aggiornamenti delle piante, le verifiche di confini, gli
accertamenti di censi, livelli, legati, usufrutti, ecc. connessi alle operazioni
di stima, devono essere compensati a parte in base alle relative voci della
tariffa.
Art. 49 - MISURA E STIMA DELLE SCORTE MORTE,
DELLA LEGNA E PIANTE
Quando non formino capitolo di bilancio nelle consegne e riconsegne la misura,
gli inventari e le valutazioni delle scorte morte, legna e piante si compensano
in base al valore stimato, nella seguente misura:
Importo
di stima fino a € 25,82 onorario 5,57 %
|
.
|
Importo
di stima fino a € 51,65 onorario 4,10 %
|
.
|
Importo
di stima fino a € 258,23 onorario di 2,79 %
|
con
un minimo di € 1,69 oltre i
rimborsi ed i compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
|
Importo
di stima fino a € 516,46 onorario 2,13 %
|
.
|
Importo
di stima fino a € 2.582,28 ed oltre onorario 1,63 %
|
.
|
Quando
la prestazione si limita alla sola misura l'onorario è ridotto del 30 %.
Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.
Le mercedi degli operai per sondaggi, tagli, formazione degli ammassi e cumuli
sono a carico del committente.
Art. 50 - STIMA DEI DANNI PRODOTTI DALL'INCENDIO
Gli onorari per le stime dei danni prodotti dall'incendio ai fabbricati rurali e
civili, mobili, merci, prodotti, attrezzi e macchine nelle perizie fatte in
contraddittorio col perito della società assicuratrice, valgono tanto per il
perito di parte quanto per il terzo perito, e si valutano sull'importo lordo
liquidato, senza tener conto delle deduzioni proporzionali al rapporto fra il
valore della cosa e quello assicurato, e nella seguente misura:
Importo
di stima fino a € 25,82 onorario 9,83 %
|
.
|
Importo
di stima fino a € 51,65 onorario 8,18 %
|
.
|
Importo
di stima fino a € 154,94 onorario di 6,88 %
|
con
un minimo di € 2,54 oltre i rimborsi ed i compensi orari di cui agli
artt. da 21 a 25, 28 e 31.
|
Importo
di stima fino a € 258,23onorario 5,57 %
|
.
|
Importo
di stima fino a € 1.291,14 ed oltre onorario 2,96 %
|
.
|
Per i fabbricati, ai compensi suddetti deve essere aggiunto l'onorario per la
stima del valore preesistente dell'intero stabile, valutato in base alle
percentuali di cui alla tabella G, quando tale stima sia stata eseguita.
Per i valori intermedi il compenso è determinato per interpolazione lineare.
I suddetti compensi sono comprensivi dell'aumento previsto dell'art.16 per i
contraddittori.
Art. 51 - STIME, INVENTARI E CONSEGNE DI
FABBRICATI
L'onorario per la stima dei fabbricati si applica al valore stimato, a seconda
che si procede con uno dei seguenti criteri:
a) stima analitica corredata della descrizione dettagliata dell'immobile, dei
calcoli e della relazione, ed eseguita in base al costo dell'area e della
costruzione oppure in base al reddito o con metodo misto;
b) stima sommaria, costituita dalla descrizione e relazione sintetica;
c) giudizio di stima, esprimente il semplice parere sul valore dell'immobile; e
si valuta in aggiunta ai rimborsi e compensi di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e
31 in base alla allegata tabella G.
STIME
DI FABBRICATI
TABELLA G3
VALORE
STIMATO
|
Stima
analitica t = -0,28
|
Stima
sommaria t = -0,28
|
Giudizio
di stima t = -0,28
|
|
|
|
|
€
5.164,57
|
2,8294
|
1,7132
|
0,6749
|
€
7.746,85
|
2,5257
|
1,5293
|
0,6024
|
€
10.329,14
|
2,3302
|
1,4109
|
0,5558
|
€
15.493,73
|
2,0802
|
1,2595
|
0,4962
|
€
20.658,28
|
1,9192
|
1,1620
|
0,4578
|
€
23,01,84
|
1,8029
|
1,0917
|
0,4300
|
€
36.151,98
|
1,6408
|
0,9935
|
0,3914
|
€
51.645,69
|
1,4849
|
0,8991
|
0,3542
|
€
77.486,53
|
1,3255
|
0,8026
|
0,3162
|
€
103.291,38
|
1,2229
|
0,7405
|
0,2917
|
€
154.937,07
|
1,0917
|
0,6610
|
0,2604
|
€
206.582,76
|
1,0072
|
0,6098
|
0,2402
|
€
258.228,45
|
0,9462
|
0,5729
|
0,2257
|
€
361.519,83
|
0,8611
|
0,5214
|
0,2054
|
€
516.456,90
|
0,7793
|
0,4718
|
0,1859
|
Per
valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
L'applicazione della tabella per valori intermedi si fa per interpolazione
lineare.
Per importi inferiori a € 51,65 l'onorario può valutarsi a vacazione o a
discrezione.
Per la stima dei fabbricati da demolire si applica l'onorario stabilito nella
colonna prima della tabella G.
Per le stime che richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti parti
dello stesso oggetto, l'onorario è quello risultante dal cumulo delle
competenze relative ai singoli valori stimati.
Gli inventari e le consegne dei fabbricati, quando non si tratti di fabbricati
rurali facenti parte della consegna del fondo, si valutano a vacazioni.
Art. 52 - DIVISIONE PATRIMONIALE
Gli onorari per le stime relative a divisioni patrimoniali si determinano con le
percentuali stabilite per le singole stime senza tener conto delle eventuali
deduzioni o passività sul valore del patrimonio.
La formazione delle quote eseguite su stime e tipi compilati dallo stesso perito
è compensata col 30 % delle competenze suddette riferite al valore di ogni
singolo lotto; se viene effettuata su stime e tipi eseguiti da altro perito è
compensata col 40 % dei suddetti valori.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per
frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali, misurazioni, computi
metrici e di superficie, produzione di documenti, consultazione, redazione del
progetto divisione, assistenza all'atto notarile, ecc.
Art. 53 - STIME PER ESPROPRIAZIONE
Nelle stime per espropriazioni l'onorario è determinato in base alle tabelle F3
e G3, applicando, le percentuali separatamente ai valori della parte
espropriata, della parte residua, (quando debba essere stimata per determinarne
il deprezzamento o il plus- valore derivante dalle nuove opere) delle indennità
per scorpori, frutti pendenti e quanto altro formi titolo d'indennizzo di
esproprio.
Si compensano a parte, a base di tariffa, le prestazioni accessorie per
frazionamenti, verifiche di confini, ricerche catastali e simili.
Art. 54 - PERIZIE PER AFFITTI DI FONDI RUSTICI E
URBANI
L'onorario nelle perizie per la determinazione del canone d'affitto dei fondi
rustici e urbani è valutato in base alle seguenti percentuali del canone annuo
di locazione:
CANONE
DI LOCAZIONE
|
FONDI
RUSTICI
|
FONDI
URBANI
|
Fino
a € 25,82
|
11,16%
con un minimo di € 2,54
|
7,87%
con un minimo € 1,69
|
Per
€ 51,65
|
10,17%
|
6,89%
|
Per
€ 103,29
|
9,19%
|
5,91%
|
Per
€ 258,23
|
6,89%
|
4,93%
|
Per
€ 1.291,14 e oltre
|
3,94%
|
2,96%
|
Per
valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI CIVILI STRADALI E IDRAULICHE
Art. 55 - IMPORTO A CUI SI APPLICA L'ONORARIO
La percentuale degli onorari per la
progettazione, direzione e liquidazione di costruzioni si applica all'importo
risultante dal progetto, lordo da ribassi e detrazioni, se l'incarico si limiti
al progetto; all'importo lordo della liquidazione dei conti dei lavori di
appalto e delle forniture, aumentate degli eventuali importi suppletivi
accordati in sede di collaudo, e senza le eventuali detrazioni fatte dal
direttore dei lavori o dal collaudatore, quando le prestazioni comprendono lo
svolgimento integrale dell'opera commessa.
Art. 56 - PRESTAZIONI NELLE COSTRUZIONI
Agli effetti di quanto è disposto nell'articolo
precedente e nei successivi artt. 57 e 58 lo svolgimento dei lavori di
costruzione comprende le seguenti operazioni tecniche:
Progetto di massima: disegno schematico e preventivo sommario; e per le
costruzioni di strade e canali e, in genere per le opere sviluppate in
lunghezza, anche il tracciato della poligonale di massima e la relazione sul
tracciato scelto.
Progetto esecutivo: disegni quotati in piante, sezioni, profili, calcoli,
relazioni e, per la costruzione di strade, canali ed opere sviluppate in
lunghezza, anche il tracciamento definitivo sul terreno.
Preventivo di spesa: analisi dei prezzi, computo metrico, stima dei lavori da
servire di base alla esecuzione anche in appalto.
Direzione dei lavori: consegna e sorveglianza dei lavori mediante visite
periodiche effettuate quando il direttore, a proprio esclusivo giudizio, lo
ritenga necessario; emanazione di ordini, svolgimento dei particolari
dell'opera, controllo e condotta amministrativa. Nei casi in cui si richieda la
presenza giornaliera e prolungata del direttore si applicano le norme di cui
all'art. 29 lettera o), oppure 59 ultimo comma.
Liquidazione dei lavori: contabilità tecnica, verifica delle misure e
forniture: liquidazione del conto finale. Le controdeduzioni alle riserve
dell'impresa devono essere compensate a parte discrezionalmente.
Art. 57 - CLASSIFICA DELLE COSTRUZIONI
Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti tabelle
H4 e I2 riguardano le seguenti specie di opere:
Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici
per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie
nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di
ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei
prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani,
edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in più locali, ad uso di
ricovero e di industrie.
C) Case d'abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani
senza ossatura in cemento armato e ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.
Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
F) Strade e canali.
G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficoltà di
studio.
H) Arginature e lavori di terra.
I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a sè stanti.
L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane.
Categoria III - Bonifiche.
M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravità con portata massima di litri
100 al minuto secondo.
N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con
impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i
macchinari). Piccole derivazioni d'acqua di lieve entità.
O) Progetti di bonifica agraria.
Art. 58 - ONORARI PER LE COSTRUZIONI
Ad ognuna delle suddette categorie di lavori corrispondono i compensi
percentuali stabiliti nella tabella H4.
Per importi intermedi l'onorario si calcola per interpolazione lineare.
Oltre ai suddetti onorari spettano sempre al geometra i rimborsi e i compensi
onorari di cui agli artt. 21 a 25, 28 e 31.
Gli onorari suddetti sono dovuti integralmente quando il geometra adempie
all'incarico e lo svolge dalla fase iniziale (progetto di massima al suo
compimento (liquidazione), anche se sia stata omessa qualcuna delle operazioni
indicate nell'art. 56, purché non rappresenti un valore superiore a 0,20 nella
tabella I2.
Art. 59 - PRESTAZIONI PARZIALI. AGGIORNAMENTO DI
PROGETTI
Quando
l'incarico non riguarda l'intero svolgimento dell'opera, ma si limita ad alcune
delle operazioni indicate dall'art. 56, l'onorario risultante dalla tabella H4
sarà moltiplicato per le aliquote corrispondenti a tali prestazioni indicate
nella allegata tabella I2 e aumentato del 25 %; avvertendo che le aliquote
previste nella colonna "aggiornamenti di progetti" vanno applicate
come percentuali delle aliquote a lato.
La aliquota del progetto esecutivo va sempre sommata con quella del progetto di
massima e del preventivo sommario, anche se il progetto di massima non sia stato
richiesto.
I progetti di riparto delle spese consorziali si compensano con l'aliquota del
4,92 % sull'importo da ripartire.
L'aliquota per la direzione dei lavori, salvo quanto è disposto dall'art. 29,
lettera o) può essere aumentata fino al 40 % quando manchi il personale di
assistenza per conto del committente.
ONORARI
A DISCREZIONE
Art. 60 - PRESTAZIONI DA VALUTARE A DISCREZIONE
Si valutano a discrezione le prestazioni che non si possono riferire ad entità
o a valori e in cui l'elemento tempo ha carattere secondario.
L'onorario è calcolato tenendo conto della importanza, delle difficoltà e
dell'esito dell'incarico ed infine del tempo occorso, fermo restando il diritto
al compenso integrativo per i lavori di campagna di cui agli artt. 28 e 31 e ai
rimborsi di cui agli artt. 21 a 25.
Sono valutati a discrezione:
a) liquidazione dei danni della grandine e dell'incendio nei fondi rustici;
b) consulenze, pareri e giudizi tecnico-legali, ispezioni, inchieste, memorie e
relazioni peritali;
c) assistenza tecnica nelle vertenze, nei contratti e relativi studi, giudizi
arbitrali, concordi, transazioni;
d) memorie e perizie stragiudiziali in materia di responsabilità civile e
penale;
e) denunce per successioni;
f) convenzioni per servitù prediali, diritti d'acqua e simili; g) giudizi
tecnici e prestazioni nelle operazioni di vendita, permuta e simili;
h) opere di consolidamento di terreni e fabbriche;
i) operazioni di collaudo, prove, assaggi;
l) operazioni non previste dalla presente tariffa, ma che rientrano nel campo di
attività propria del geometra.
Art. 61
Quando alle prestazioni da valutarsi discrezionalmente siano connesse operazioni
contemplate dalla presente tariffa fra quelle da valutarsi a tempo, a misura o a
percentuale, il compenso discrezionale è integrato dai compensi risultanti
dall'applicazione della tariffa per le operazioni sussidiarie suddette.
Art. 62 - STIMA DEI DANNI DELLA GRANDINE E
DELL'INCENDIO DI SCORTE
Gli onorari per la stima dei danni prodotti da grandine e da incendio di scorte
si valutano a discrezione con un minimo di € 3,39 e con gli aumenti previsti
nel caso di contraddittori (art. 16), ed i rimborsi e indennizzi di cui agli
artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Stima dei danni colonici
Gli onorari per la stima dei danni colonici si valutano analogamente con un
minimo di € 3,39 (vedi art. 29, lettera m).
PRESTAZIONI VARIE
Art. 63 - STIMA DELLE ACQUE IRRIGUE
Nella stima delle acque irrigue, l'onorario può essere stabilito, secondo la
importanza e le difficoltà a vacazioni o a discrezione, fermi i rimborsi e i
compensi orari di cui agli artt. da 21 a 25, 28 e 31.
Art. 64 - FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE DI CASE E BENI RUSTICI.
CURATELE DI AZIENDE AGRARIE
In mancanza di speciali accordi fra le parti, la retribuzione del geometra,
quando sia amministratore delle aziende immobiliari, è stabilita in base alle
percentuali del reddito lordo spettante al proprietario, comprensivo di ogni
forma di proventi, nella misura indicata nella allegata tabella L2.
FUNZIONI CONTABILI E AMMINISTRATIVE
Tabella L2
REDDITO
DELL'AZIENDA
|
FONDI
RUSTICI
|
CASE
ABITAZIONE
|
AMMINISTRAZIONE
|
CURATELA
|
Conduzione
diretta
|
A
mezzadria
|
In
affitto
|
Conduzione
diretta
|
A
mezzadria
|
In
affitto
|
Amministrazione
|
Curatele
|
Fino
a € 2.582,28 %
|
5,83
|
8,14
|
2,70
|
6,98
|
10,48
|
4,27
|
8,54
|
9,70
|
Da
€ 2.582,28 a € 5.164,57 %
|
4,53
|
6,33
|
2,09
|
5,4
|
8,11
|
3,32
|
6,64
|
7,58
|
Da
€ 5.164,57 a € 25.822,84 %
|
4,08
|
5,71
|
1,88
|
4,84
|
7,27
|
2,98
|
5,95
|
6,79
|
Da
€ 25.822,84 a € 51.645,69 %
|
3,05
|
4,27
|
1,41
|
3,63
|
5,43
|
2,23
|
4,46
|
5,09
|
Da
€ 51.645,69 % e oltre
|
2,60
|
3,68
|
1,22
|
3,12
|
4,63
|
1,94
|
3,85
|
4,34
|
A
tali onorari va aggiunto soltanto il rimborso delle spese vive.
Dai compensi si intendono escluse le eventuali prestazioni tecniche, che
dovranno essere compensate a parte a norma di tariffa.
Le modalità per il pagamento dell'onorario e dei rimborsi sono oggetto di
apposita convenzione; altrimenti il pagamento è corrisposto mediante anticipi
trimestrali sui 3/4 del reddito certo, e il saldo a chiusura dei conti annuali.
Quando, con l'amministrazione delle aziende rurali, si richieda anche la tenuta
dei conti colonici, l'onorario è aumentato del 30 %.
Quando, per cause estranee all'andamento dell'amministrazione immobiliare
(danni, riduzioni dei prezzi, ecc.) il reddito subisca forti contrazioni,
l'onorario è determinato in base al reddito medio dell'ultimo triennio.
Art. 65 - PRESTAZIONI PER COMPRAVENDITE, AFFITTI
E COLONIE PARZIARIE
L'onorario per le prestazioni relative a compravendite, affitti di immobili e
contratti di colonia parziaria, si determina nelle seguenti percentuali
dell'importo della compravendita; del cumulo dei canoni annui negli affitti
secondo la seguente tabella.
IMPORTI
|
COMPRAVENDITE
|
AFFITTI
E COLONIE
|
Fino
a € 2.582,28
|
2,72
%
|
2,04
%
|
€
25.822,84
|
2,57
%
|
1,90
%
|
€
51.645,69
|
2,40
%
|
1,75
%
|
€
103.291,38
|
2,05
%
|
1,45
%
|
Le
eventuali prestazioni tecniche dipendenti dalla stipulazione dei contratti si
compensano a parte a base di tariffa.
CONTABILITA' DEI LAVORI
Tabella M2
IMPORTO
DELL'OPERA
|
ONORARIO
PER OGNI 100 € DI OPERE CONTABILIZZATE
|
Fino
a € 5.164,57
|
2,89
|
Sul
di più fino a € 10.329,14
|
2,35
|
Sul
di più fino a € 25.822,84
|
1,74
|
Sul
di più fino a € 51.645,69
|
1,23
|
Sul
di più oltre € 51.645,69
|
1,04
|
Gli
onorari di cui alla presente tabella, se riferiti a lavori di ripristino,
trasformazione, ampliamenti e manutenzione, sono maggiorati come appresso:
|
a)
per riparazioni e trasformazioni
|
del
20 %
|
b)
per aggiunte e ampliamenti
|
del
10 %
|
c)
per ordinaria amministrazione
|
del
60 %
|
COLLAUDO
OPERE DI TERZI PER OGNI L.100 DI IMPORTO
Tabella N
IMPORTO
O VALORE DELL'OPERA
|
A
|
B
|
Collaudo
ed esame atti contabili
t
= - 0,22
|
Collaudo
ecc., con riparto spese fra condomini, coutenti ecc.
t
= - 0,20
|
€
5.164,57
|
0,4508
|
0,7303
|
€
7.746,85
|
0,4124
|
0,6734
|
€
10.329,14
|
0,3871
|
0,6358
|
€
15.493,73
|
0,3540
|
0,5862
|
€
20.658,28
|
0,3323
|
0,5535
|
€
23,01,84
|
0,3164
|
0,5293
|
€
36.151,98
|
0,2938
|
0,4949
|
€
51.645,69
|
0,2717
|
0,4608
|
€
25.822,84
|
0,2485
|
0,4249
|
€
103.291,38
|
0,2332
|
0,4011
|
€
154.937,07
|
0,2133
|
0,3699
|
€
206.582,76
|
0,2002
|
0,3492
|
€
258.228,45
|
0,1907
|
0,3340
|
€
361.519,83
|
0,1770
|
0,3122
|
€
516.456,90
|
0,1637
|
0,2907
|
Per
valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
COSTRUZIONI
(Ogni
lettera corrisponde ad una delle specie di costruzioni indicate nell'art. 57
della tariffa)
Tabella H4
IMPORTO
DELL'OPERA
|
CATEGORIA
I
COSTRUZIONI
RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI
|
CATEGOA
II
COSTR.
STRADALI, IDRAULICHE E LAVORI DI TERRA
|
CATEGORIA
III
IDRAULICHE
E LAVORI A TERRA
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
O
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,20
|
t
=-0,25
|
t
=-0,25
|
t
=-0,25
|
t
=-0,25
|
t
=-0,23
|
t
=-0,23
|
t
=-0,32
|
t
=-0,28
|
€
5.164,57
|
8,2615
|
10,8404
|
11,7305
|
16,2493
|
17,4237
|
7,7666
|
11,6499
|
9,6212
|
12,1199
|
9,4127
|
10,4092
|
12,1232
|
9,4232
|
€
7.746,85
|
7,6180
|
9,9961
|
10,8168
|
14,9836
|
16,0666
|
7,0179
|
10,5269
|
8,6937
|
10,9516
|
8,5746
|
9,1426
|
10,6480
|
8,4119
|
€
10.329,14
|
7,1921
|
9,4372
|
10,2120
|
14,1458
|
15,1682
|
6,5309
|
9,7964
|
8,0904
|
10,1916
|
8,0256
|
8,3385
|
9,7116
|
7,7609
|
€
15.493,73
|
6,6319
|
8,7021
|
9,4166
|
13,0440
|
13,9867
|
5,9013
|
8,8520
|
7,3105
|
9,2092
|
7,3110
|
7,3238
|
8,5298
|
6,9279
|
€
20.658,28
|
6,2611
|
8,2155
|
8,8901
|
12,3156
|
13,2047
|
5,4918
|
8,2378
|
6,8032
|
8,5701
|
6,8429
|
6,6797
|
7,7796
|
6,3918
|
€
25.822,84
|
5,9878
|
7,8569
|
8,5020
|
11,7771
|
12,6284
|
5,1938
|
7,7908
|
6,4341
|
8,1051
|
6,5006
|
6,2194
|
7,2435
|
6,0046
|
€
36.151,98
|
5,5981
|
7,3456
|
7,9487
|
11,0107
|
11,8065
|
4,7748
|
7,1622
|
5,9150
|
7,4512
|
6,0165
|
5,5845
|
6,5041
|
5,4648
|
€
51.645,69
|
5,2127
|
6,8399
|
7,4014
|
10,2526
|
10,9936
|
4,3675
|
6,5512
|
5,4104
|
6,8155
|
5,5426
|
4,9821
|
5,8025
|
4,9454
|
€
23,01,84
|
4,8066
|
6,3071
|
6,8249
|
9,4540
|
10,1373
|
3,9465
|
5,9197
|
4,8888
|
6,1585
|
5,0491
|
4,3759
|
5,0965
|
4,4146
|
€
103.291,38
|
4,5379
|
5,9544
|
6,4433
|
8,9254
|
9,5705
|
3,6726
|
5,5089
|
4,5496
|
5,7312
|
4,7258
|
3,9910
|
4,6482
|
4,0730
|
€
154.937,07
|
4,1844
|
5,4906
|
5,9414
|
8,2302
|
8,8250
|
3,3186
|
4,9779
|
4,1110
|
5,1787
|
4,3051
|
3,5054
|
4,0826
|
3,6358
|
€
206.582,76
|
3,9505
|
5,1836
|
5,6092
|
7,7700
|
8,3316
|
3,0883
|
4,6324
|
3,8257
|
4,8193
|
4,0294
|
3,1971
|
3,7236
|
3,3545
|
€
258.228,45
|
3,7780
|
4,9574
|
5,3644
|
7,4309
|
7,9680
|
2,9207
|
4,3811
|
3,6182
|
4,5578
|
3,8278
|
2,9768
|
3,4670
|
3,1513
|
€
361.519,83
|
3,5322
|
4,6318
|
5,0153
|
6,9473
|
7,4494
|
2,6851
|
4,0276
|
3,3262
|
4,1901
|
3,5428
|
2,6729
|
3,1131
|
2,8679
|
€
516.456,90
|
3,2890
|
4,3157
|
4,6700
|
6,4689
|
6,9365
|
2,4560
|
3,6840
|
3,0425
|
3,8327
|
3,2637
|
2,3846
|
2,7773
|
2,5954
|
Per
valori intermedi l'onorario si determina per interpolazione lineare.
TABELLA DELLE PARZIALIZZAZIONI
Tabella I2
PRESTAZIONI
PARZIALI
|
CATEGORIA
I
|
CATEGORIA
II
|
CATEGORIA
III
|
AGGIORNAM.
DI
PROGETTO
|
COSTRUZ.
RURALI, CIVILI E INDUSTRIALI
|
COSTR.
STRADALI, IDRAUL. E LAVORI TERRA
|
BONIFICHE
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
L
|
M
|
N
|
O
|
-
|
a)
Progetto di massima
|
0,13*
|
0,13*
|
0,13*
|
0,10*
|
0,16*
|
0,14
|
0,14
|
0,14
|
0,06
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,10
|
-
|
b)
Preventivo sommario
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,04
|
0,04
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
-
|
c)
Progetto esecutivo
|
0,28
|
0,28
|
0,28
|
0,20
|
0,25
|
0,27
|
0,27
|
0,27
|
0,24
|
0,23
|
0,19
|
0,19
|
0,22
|
0,40
|
d)
Preventivo particolareg
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,12
|
0,10
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,06
|
0,10
|
0,06
|
0,06
|
0,10
|
0,20
|
e)
Particolari costruttivi
|
0,08
|
0,08
|
0,08
|
0,10
|
0,08
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
0,15
|
0,10
|
0,09
|
0,09
|
0,04
|
0,10
|
f)
Capitolati e contratti
|
0,05
|
0,05
|
0,05
|
0,04
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,07
|
0,09
|
0,09
|
0,10
|
0,10
|
0,08
|
0,10
|
g)
Direzione lavori
|
0,25
|
0,25
|
0,25
|
0,34
|
0,22
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,24
|
0,30
|
0,30
|
0,24
|
-
|
h)
Assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,03
|
0,06
|
0,05
|
0,05
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,06
|
0,25
|
i)
Liquidazione dei lavori
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,07
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
0,07
|
0,07
|
0,12
|
0,13
|
-
|
TOTALE
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
1,00
|
-
|
(*)
Progetti di massima e planivolumetrici di utilizzazione delle aree di
lottizzazione relativamente alle lettere A, B, C, D, ed E.
|