Testo Unico della Tariffa e CTU

Testo Unico della Tariffa per le prestazioni professionali dei Geometri

Decreto Ministeriale 4 aprile 2001

Comunicato di rettifica

Quadro Comparativo Elaborati Progettuali

Foglio di calcolo per interpolazione

(Scarica la domanda di liquidazione della parcella in formato pdf)

Schema di parcella per collaudo cantieri di lavoro


LA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEVE ESSERE IN BOLLO DA €. 16,00


LA PARCELLA VA PRESENTATA IN DUPLICE COPIA DI CUI UNA IN BOLLO DA €. 16,00


Nuove tariffe per i consulenti dei Giudici:

Legge 319/80 | Legge 352/88 | D.M. 30/05/2002

Nuove tariffe per i consulenti dei Giudici

Pubblichiamo il testo delle tabelle contenenti la misura degli onorari fissi e di quelli variabili dei periti e dei consulenti tecnici, per le operazioni eseguite su disposizione dell’Autorità Giudiziaria in materia civile e penale, in attuazione dell’art. 2 della Legge 8 luglio 1980 n° 19.

Il provvedimento rappresenta la parte finale del Decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con l’Economia, con il quale vengono aggiornati gli onorari dei collaboratori dei Tribunali.

ARTICOLO 1

Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo per la perizia al valore dei bene o di altra utilità oggetto dell’accertamento determinato sulla base di elementi obiettivi risultanti dagli atti dei processo e per la consulenza tecnica al valore della controversia; se non è possibile applicare i criteri predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico e sono determinati in base alle vocazioni.

ARTICOLO 2

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia amministrativa, contabile e fiscale, spetta al consulente tecnico un onorano a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.167,57 dal 4,69% al 9,40%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14 dal 3,76% al 7,52%; da euro 10.329,1 Se fino a euro 25.822,84 dal 2,81% al 5,64%: da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69 dal 2,35% al 4,69%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38 dall’1,88% al 3,76%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dallo 0,93% all’1,88%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90 dallo 0,47% allo 0,95 percento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 3

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali, patrimoni, avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni, diritti aziendali e industriali nonché relativi a beni mobili in genere, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo precedente e ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 4

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di bilancio e relativo conto dei profili e perdite spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni:

  1. a) sul totale delle attività: fino a euro 51.645,69 dallo 0,38% allo 0,76%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38 dallo 0,140/o allo 0,28%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dallo 0,09% allo 0,19%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90 dallo 0,05% allo 0,09%; da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80 dallo 0,02% allo 0,05%; da euro 1.032.913,81 e fino e non oltre euro 2.582.284,50 dallo 0,01% allo 0,02 per cento;
  2. b) sul totale dei ricavi lordi; fino a euro 258.228,45 dallo 0,09% allo 0,19%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90 dalle 0,05% allo 0,09%; da euro 516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80 dallo 0,02% allo 0,04%; da euro 1.032.913,81 e fino e non oltre a euro 5.164.568,99 dallo 0,01% allo 0,02 per cento.

I suddetti onorari sono ridotti alla metà se la formazione dei bilancio riguarda società, enti o imprese che non svolgono alcuna attività commerciale o industriale o la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al solo godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si applica agli enti pubblici. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 5

Salvo quanto previsto nell’articolo precedente per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inventari, rendiconti e situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 970,42.

ARTICOLO 6

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie comuni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma ammessa: fino a euro 3.098,74 dal 4,69% al 9,40%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.167,57 dal 3,76% al 7,52%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14 dal 3,28% al 6,57%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84 dal 2,81% al 5,640/o; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69 dall’1,88% al 3,76%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38 da I l’1,41 % a I 2,81 %; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dallo 0,70% all’1,41%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90 dallo 0,24% allo 0,47 per cento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di avarie spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare complessivo della somma liquidata: fino a euro 3.098,74 dal 3,28% al 6,57%; da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57 dal 2,81% al 5,640/o; da euro 5.164,58 e fino a euro 15.493,71 dall’1,41% al 2,81%; da euro 15.493,72 e fino a euro 30.987,41 dallo 0,70% all’1,41 %; da euro 30.987,42 e fino a euro 51.645,69 dallo 0,47% allo 0,95%; da euro 51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38 dallo 0,24% allo 0,47 per cento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 7

Per la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo attuariale in materia di ricostruzione, di posizioni retributive o previdenziali, di prestiti di nude proprietà e usufrutti, di ammortamenti finanziari, di adeguamento al costo della vita e rivalutazione monetaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 484,95.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di basi tecniche di gestione previdenziali e assistenziali, di riserve matematiche individuali e valori di riscatto di anzianità pregressa ai fini dei trattamento di previdenza e quiescenza, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 193,67 a euro 582,05.

ARTICOLO 8

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di stato di equilibrio tecnico finanziario di gestioni previdenziali e assistenziali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’ammontare delle entrate, effettive o presunte, dell’anno cui si riferisce la valutazione: fino a euro 103.261,38 dallo 0,66% all’1,31% da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dallo 0,38% allo 0,76%; da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90 dallo 0,28% allo 0,57%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99 dallo 0,04% allo 0,08%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95 dallo 0,01% allo 0,02 per cento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di analisi tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti previdenziali, assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 103.291,38 dallo 0,33% allo 0,66%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dallo 0,14% allo 0,28%; da euro 258.228,46 e fino a euro 51 6.456,90 dallo 0,05% allo 0,09%; da euro 516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99 dallo 0,01% allo 0,03%; da euro 5.164.569 fino e non oltre euro 51.645.689,91 dallo 0,002% allo 0,004 per cento.

Qualora l’analisi di cui al comma precedente riguardi più di un bilancio, il compenso complessivo é costituito dalla somma dell’onorario relativo al bilancio più recente e da quello spettante per ciascun bilancio precedente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 9

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di pittura, scultura e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 484,95. Quando l’indagine ha a oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

ARTICOLO 10

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di accertamento di retribuzioni o di contributi previdenziali, assicurativi assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di rapporto di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 145,12 a euro 582,05.

ARTICOLO 11

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia, di costruzioni edilizie, impianti industriali, impianti di servizi generali, impianti elettrici, macchine isolate e loro parti, ferrovie, strade e canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti, manufatti isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e simili, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 5.164,57 dal 6,57% al 13,15%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14 dal 4,69% al 9,40%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84 dal 3,76% al 7,52%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69 dal 2,81 % al 5,64%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38 dall’1,88% al 3,76%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dallo 0,93% all’1,88%; da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90 dallo 0,24% allo 0,47 per cento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 12

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di verifica di rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto e/o di contratto, capitolati e norme, di collaudo di lavoro e forniture, di misura e contabilità di lavori, di aggiornamento e revisione dei prezzi, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 a un massimo di euro 970,42.

Per la perizia o consulenza tecnica in materia di rilievi topografia, planimetrici e altimetrici, compresi le triangolazioni e poligonazioni, la misura dei fondi rustici, i rilievi di strade, canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili spetta al perito o al consulente un onorario minimo di euro 145,12 a un massimo di euro 970,42.

ARTICOLO 13

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di estimo spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni sull’importo stimato: fino a euro 5.164,57 dall’1,03% al 2,07%; da euro 5,164,58 e fino a euro 10.329,14 dallo 0,93% all’1,88%; da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,94 dallo 0,840/o all’1,69%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69 dallo 0,57% all’1,12%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38 dallo 0,38% allo 0,76%; da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45 dalle 0,28% allo 0,57%; da euro 258.228,46 fino e non oltre a euro 516.456,90 dallo 0,05% allo 0,09 per cento.

Nel caso di stima sommaria spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dei comma precedente e ridotto alla metà; nel caso di semplice giudizio di stima lo stesso è ridotto di due terzi. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 14

Per la perizia o la consulenza in materia di cave, minerali, sostanze solide, liquide e gassose spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a percentuale per scaglioni sull’importo stimato: fino a euro 5.164,57 dall’1,41% al 2,81%; da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14 dallo 0,93% all’1,88%; da euro 10.329,1 5 e fino a euro 25.822,84 dallo 0,47% allo 0,95%; da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69 dallo 0,28% allo 0,57%; da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38 dallo 0,19% allo 0,36%; da euro 103.291,39 e fino a euro 259.228,45 dallo 0,09% allo 0,19%; da euro 258.228,48 fino e non oltre a euro 516.456,90 dallo 0,05% allo 0,09 per cento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.

ARTICOLO 15

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di valutazione, riparazione e trasformazione di aerei, navi e imbarcazioni e in quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato ai sensi dell’articolo 11 e ridotto alla metà. In materia di valutazione di danni l’onorario come innanzi determinato e ulteriormente ridotto alla metà. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.

ARTICOLO 16

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di funzioni contabili amministrative di case e beni rustici, di curatele di aziende agrarie, di equo canone, di fitto di fondi urbani e rustici, di redazione di stima dei danni da incendio e grandine, di tabelle millesimali e riparto di spese condominiali spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 a un massimo di euro 970,42.

ARTICOLO 17

Per la consulenza tecnica in materia di infortunistica del traffico e della circolazione spetta al consulente tecnico un onorario a percentuale calcolato per scaglioni: fino a euro 258,23 dal 7,52% al 15,03%; da euro 258,24 e fino a euro 516,46 dal 5,640/o al 11,27%; da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28 dal 3,76% al 7,52%; da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84 dall’1,41% al 2,81%; da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69 dallo 0,93% all’1,88 per cento. E’ in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 38,73.1

Il valore è determinato in base all’entità dei danno cagionato alla cosa. Nel caso di più cose danneggiate si ha riguardo al danno di maggiore entità. Per la perizia nella materia di cui al primo comma l’onorario è commisurato al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell’incarico ed è determinato in base alle vocazioni.

ARTICOLO 18

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di esplosivi, di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il primo reperto.

Se il reperto è costituito da un’arma in esso sono compresi i proiettili e i bossoli. Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di balistica spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86 per il primo reperto. Quando l’indagine di cui al primo e al terzo comma ha a oggetto più reperti l’onorario spettante per ogni reperto successivo al primo è ridotto da un terzo a due terzi.

ARTICOLO 19

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di geomorfologia applicata, idrogeologia, geologia applicata e stabilità dei pendii spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 241,70 a un massimo di euro 4.852,11.

ARTICOLO 20

Per la perizia in materia medico-legale, nel caso di immediata espressione dei giudizio raccolta a verbale, spettano al perito i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita medico-legale: euro 19,1 1: ispezione esterna di cadavere: euro 19,11; autopsia: euro 67,66; autopsia su cadavere esumato: euro 96,58.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le medesime operazioni, un onorario; per visite medico-legali: da euro 48,03 a euro 143,12; per accertamenti su cadavere: da euro 11 6,20 a euro 387,86.

ARTICOLO 21

Per la consulenza tecnica avente a oggetto accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti le persone spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 290,77.

ARTICOLO 22

Per la perizia o la consulenza tecnica avente a oggetto l’esame alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 14,46 a campione.

ARTICOLO 23

Per la perizia o la consulenza tecnica avente a oggetto la ricerca dei tasso percentuale carbossiemo-giobinemico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario di euro 28,92 a campione.

ARTICOLO 24

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia psichiatrica o criminologia spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 96,58 a euro 387,86.

ARTICOLO 25

Per la perizia o la consulenza tecnica avente a oggetto diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 28,92 a r euro 290,77.

Qualora i reperti o i marcatori sottoposti a esame sono più di uno, l’onorario spettante per ciascuno di essi, successivo al primo, è ridotto alla metà.

ARTICOLO 26

Per la perizia o la consulenza tecnica avente a oggetto accertamenti diagnostici su animali, nel caso di immediata espressione dei giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o al consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro: visita clinica: euro 19,11 esame necroscopico: euro 67,66.

Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e venga presentata una relazioni scritta, spetta al perito o al consulente tecnico per le medesime operazioni, un onorario: per visita clinica: da euro 48,03 a euro 145,12; per esame necroscopico: da euro 96,58 a euro 290,77.

Nel caso di malattie infettive, epidemiche o endemiche, che abbiano interessato più capi facente parte di un gregge o di una mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti commi sono raddoppiati.

ARTICOLO 27

Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti non biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca qualitativa di una sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la ricerca quantitativa. Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica su reperti biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 67,66 a euro 193,67 per l’analisi qualitativa di ciascuna sostanza da euro 48,03 a euro 145,12 per l’analisi quantitativa. Quando le sostanze o i campioni sottoposti a esame sono più di uno l’onorario spettante per ogni sostanza o campione successivo al primo è ridotto alla metà.

ARTICOLO 28

Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica avente a oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa generale incognita delle sostanze inorganiche, organiche volatili e organiche non volatili nonché di agenti patogeni spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12. Per la perizia o la consulenza ecotossicologica volta a accertare le alterazioni e le impurità di qualsiasi sostanza o a identificare gli agenti patogeni infettanti, infestanti e inquinanti, spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 407,48.

Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di inquinamento acustico spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 484,95.

ARTICOLO 29

Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell’incarico espietato, della partecipazione alle udienze, e di ogni altra attività concernente i quesiti.

1 L. 17/02/1992 n° 166